Contribuzione PA: prescrizione inapplicabile fino al 31 dicembre 2025

Pubblicato il 28 marzo 2025

In continuità con le precedenti disposizioni e istruzioni, l’INPS con la circolare n. 70 del 27 marzo 2025 rende conto delle novità del c.d. decreto Milleproroghe (articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15).

Il decreto Milleproroghe (articolo 1, commi 2 e 3) è nuovamente intervenuto sui termini di prescrizione di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, differendo al 31 dicembre 2025 l’inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020 e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle medesime pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata.

Inapplicabilità dei termini di prescrizione: proroga al 31 dicembre 2025

La circolare INPS n. 70/2025  richiama espressamente e conferma le istruzioni già fornite con:

A tali documenti di prassi, l’Istituto rinvia per ulteriori dettagli applicativi.

L’INPS tuttavia ricorda che:

Inapplicabilità del regime sanzionatorio

Con riferimento al regime sanzionatorio, la circolare INPS n. 70/2025, in attuazione dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 202/2024, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni che provvedano, entro il 31 dicembre 2025, all’adempimento degli obblighi contributivi (anche in modalità rateale), non saranno soggette all’applicazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000.

Tale beneficio è subordinato alla condizione che la domanda di rateazione venga presentata entro il 31 dicembre 2025, anche se le rate pattuite scadano successivamente a tale termine. Lo stesso principio e gli stessi termini si applicano anche per i crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, come previsto dall’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.

Restano comunque dovuti gli interessi di dilazione, secondo le disposizioni normative vigenti.

Limiti all’inapplicabilità delle sanzioni

L'INPS, con la  circolare n. 70/2025 ribadisce che il mancato accoglimento di una domanda di rateazione, anche se presentata entro il termine del 31 dicembre 2025, fa decadere dallla possibilità di beneficiare dell’inapplicabilità del regime sanzionatorio

L’Istituto chiarisce che eventuali domande respinte per motivi formali o sostanziali (quali carenza dei requisiti o documentazione incompleta) non danno diritto all’esenzione dalle sanzioni, anche se successivamente venga accolta una nuova richiesta.

Un’ulteriore limitazione all’inapplicabilità del regime sanzionatorio deriva dalla presenza di sentenze passate in giudicato che abbiano accertato l’obbligo di corresponsione delle sanzioni. La circolare richiama in proposito il principio del giudicato sostanziale (art. 2909 del codice civile), che rende insensibili agli sviluppi normativi successivi le situazioni già decise in via definitiva.

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