Contribuzione per l’apprendistato senza limiti di età per i lavoratori in mobilità o disoccupazione

Pubblicato il 05 giugno 2017

C’è voluto del tempo perché l’INPS facesse un messaggio per fornire chiarimenti sui contributi dovuti in caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.

I dubbi negli operatori del settore erano sorti anche e soprattutto a seguito dell’abrogazione, a decorrere dall’1 gennaio 2017, delle norme in materia di mobilità.

Sul piano generale l’Istituto ha evidenziato che il regime contributivo applicabile alle due fattispecie è il medesimo previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante.

Beneficiario di indennità di mobilità

Nel periodo di durata del regime agevolato (primi 18 mesi), l’aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante percettori di indennità di mobilità, è pari al 15,84%, di cui il 10%a carico del datore di lavoro e il 5,84% a carico dell’apprendista.

Al termine del periodo agevolato la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena, in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro, mentre quella a carico dell’apprendista rimane pari al 5,84% solo per il periodo di residua durata del contratto di apprendistato.

Beneficiari del trattamento di disoccupazione

Nel periodo di durata del regime agevolato (massimo 36 mesi, elevabili a 60 nel settore dell’artigianato edile e non), l’aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro con più di nove dipendenti, è pari al 17,45%, di cui 11,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell’apprendista.

Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a nove, l’aliquota complessiva è pari al 8,95%, di cui 3,11% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell’apprendista per i primi 12 mesi, 10,45%, di cui 4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell’apprendista, per i mesi dal 13° al 24°, e 17,45%, di cui 11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista, dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non).

Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro e così anche quella a carico del lavoratore.

Comunicazione di assunzione

L’INPS, con messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017, ha specificato, infine, che, per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di trattamenti di disoccupazione, sta sviluppando una procedura telematica che gestirà:

In attesa della predetta procedura i datori di lavoro interessati a fruire del regime contributivo agevolato per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità continueranno a trasmettere, attraverso il cassetto bidirezionale, la specifica dichiarazione di responsabilità alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi.

Analogamente, i datori di lavoro interessati a fruire del regime contributivo agevolato per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione trasmetteranno apposita comunicazione.

A tal fine, si avvarranno della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “apprendisti senza limiti di età da disoccupazione o mobilità”.

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