Contro la sentenza di non luogo a procedere ricorre solo la “persona offesa”

Pubblicato il 27 gennaio 2015 Il condominio non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, se non è “persona offesa” dal reato.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, IV sezione penale, con sentenza n. 3320 depositata in data 23 gennaio 2015, con la quale è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione, il ricorso proposto da un condominio avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice delle indagini preliminari.

Quest’ultimo, in particolare, aveva ritenuto non sussistenti i fatti addebitati ad alcuni soggetti ed integranti rispettivamente i reati di disastro colposo ed abuso d’ufficio.

La Cassazione, mediante la pronuncia in esame, ha motivato l’inammissibilità del ricorso presentato dal condominio, sull’assunto che la legittimità a ricorrere della parte civile, spetti esclusivamente alla “persona offesa” dal reato e non anche a quella, come nella fattispecie, solo “danneggiata.

Il ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere – ha argomentato ancora la Cassazione – può infatti proporsi ai soli effetti penali della pronuncia medesima (cui resta del tutto esclusa la persona danneggiata) e non agli effetti civili, rispetto ai quali la dichiarazione di improcedibilità non produce alcun effetto preclusivo.

Di tal che, la parte civile non avrebbe alcun interesse ad impugnarla.

Nel caso in esame – hanno specificato i giudici di legittimità – il condominio non è legittimato a ricorrere in Cassazione in quanto non può considerarsi “persona offesa” relativamente, innanzitutto, al reato di disastro colposo, stante la particolarità della fattispecie in questione, volta a tutelare la pubblica incolumità e caratterizzata da un dimensione diffusiva del tutto svincolata dalla sfera giuridica dei singoli individui.

Né può considerarsi “persona offesa” relativamente al reato di abuso d’ufficio, il quale ha natura monoffensiva e tutela esclusivamente il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Aggiornamento catastale strutture ricettive all’aperto: obbligo entro il 15 dicembre

11/12/2025

LdB 2026, tassa sui pacchi, affitti brevi, Tobin tax

11/12/2025

Acconto Iva 2025, versamento entro il 29 dicembre

11/12/2025

Malattia in Uniemens: ufficializzato lo slittamento di due mesi per le novità

11/12/2025

Versamento dell’acconto Iva 2025 in scadenza il 29 dicembre

11/12/2025

Accordo Prevedi del 4 luglio: come si calcola e si tassa l’importo sostitutivo

11/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy