Controlli dietrofront

Pubblicato il 17 settembre 2008 Circa la validità degli accertamenti fiscali sui documenti extracontabili, la pronuncia di Cassazione 23254 (9 settembre 2008) respinge il comportamento del Fisco, decidendo in senso contrario anche rispetto al proprio tradizionale orientamento. In concreto, un’agenda rinvenuta nella sede di un cliente della società cui l’accertamento è diretto, ed a questa intestata, non può da sola avvalorare la verifica fiscale, dal momento che il collegamento tra la documentazione in essa contenuta e la società contribuente non è stato spiegato dall’Ufficio finanziario. Nell’agenda non sono stati, infatti, rinvenuti riferimenti a “clienti e fornitori” che provassero il detto collegamento.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Donazione di quote societarie: quando spetta l’esenzione

28/10/2025

Bonus ristrutturazioni 2025: esclusa la detrazione al 50% per i residenti all’estero

28/10/2025

Immobile iscritto in catasto? Imu è dovuta anche senza abitabilità

28/10/2025

MIMIT, nuovi incentivi per le aree di crisi industriale di Brindisi e del Leccese

28/10/2025

Assunzione a termine: attenzione alla causale sostitutiva. I requisiti essenziali

28/10/2025

Nuovi codici ATECO e adempimenti collegati

28/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy