Controllo del dipendente con le telecamere? Non è reato se vi è l’accordo

Pubblicato il 12 giugno 2012 Non commette reato il datore di lavoro che installa alcune telecamere sulle postazioni di lavoro fisse dei propri dipendenti, senza il preventivo accordo delle rappresentanze aziendali previsto dalla Legge n. 300/1970 (art. 4), se tutti i dipendenti hanno espresso il proprio consenso sottoscrivendo un accordo per l’istallazione del sistema di videosorveglianza.

La precisazione giunge dalla Corte di Cassazione – sentenza n. 22611 dell’11 giugno 2012 – che ha assolto una imprenditrice di Pisa che aveva fatto installare due telecamere per controllare due dipendenti, previa sottoscrizione di un'autorizzazione.

La novità del principio di diritto sta nel fatto che, mentre fino a poco tempo fa era condannato dalla giurisprudenza di legittimità ogni forma di controllo troppo invadente che l’azienda effettuava nei confronti di un lavoratore, ora basta una semplice firma dello stesso dipendente per far cadere l’ipotesi di reato.

Dunque, se è vero che l’obiettivo dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori è quello di tutelare i dipendenti da forme di controllo subdole da parte del datore di lavoro, tranne quando vi è il consenso degli organismi di categoria rappresentativi (RSU, Commissione interna), ora, a maggior ragion, il permesso si deve considerare prestato quando vi è l’assenso di tutti i dipendenti raccolto attraverso la sottoscrizione di un documento esplicito.
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