Controllo delle importazioni (ICS2): obbligo per i vettori dal 1° gennaio 2026

Pubblicato il 20 novembre 2025

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato, il 18 novembre 2025, un avviso rivolto ai vettori stradali e ferroviari che trasportano merci verso l’Unione europea.

L’avviso conferma la conclusione delle deroghe temporanee concesse nel corso del 2025 e ribadisce l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2026, di utilizzare il sistema di controllo delle importazioni ICS2 – Release 3 (Step 3) per la presentazione della Dichiarazione Sommaria di Entrata (ENS).

L’adeguamento rappresenta un passaggio obbligatorio per garantire l’analisi del rischio di sicurezza sulle merci in arrivo nel territorio doganale dell’Unione.

Ambito soggettivo di applicazione

L’obbligo riguarda:

Tutti i soggetti che effettuano trasporti di merci verso l’Unione devono inviare l’ENS prima dell’arrivo al porto o al confine UE.

Termine delle deroghe

Durante il 2025, i vettori stradali e ferroviari hanno potuto beneficiare:

Entrambe le misure avevano lo scopo di permettere al settore di adeguarsi gradualmente alle nuove regole previste dalla Release 3 dell’ICS2.

La Direzione Dogane con avviso del 18 novembre 2025 chiarisce che queste agevolazioni terminano in modo definitivo il 31 dicembre 2025. Non sono previsti ulteriori proroghe o periodi di transizione.

A partire dal 1° gennaio 2026:

Il mancato adeguamento entro tale data comporterà l’impossibilità di effettuare operazioni di ingresso nel territorio UE e potrà determinare l’applicazione di sanzioni.

Obbligo di connessione al Sistema ICS2

I vettori che intendono presentare direttamente la Dichiarazione Sommaria di Entrata devono collegarsi al sistema unionale STI – Shared Trader Interface, seguendo la procedura disponibile sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In alternativa, gli operatori possono avvalersi di service provider esterni per evitare l’interconnessione diretta con i sistemi unionali.

Si precisa che i sistemi tecnologici nazionali sono già pienamente conformi alle specifiche europee.

Conseguenze dal 1° gennaio 2026

A partire dal 1° gennaio 2026:

  1. blocco dell’operatività in ingresso nel territorio dell’Unione,
  2. possibile applicazione di sanzioni da parte delle autorità doganali.

La Direzione invita quindi gli operatori ad adottare tutte le iniziative necessarie per garantire l’adeguamento entro il 31 dicembre 2025.

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