Controllo societario nel transfer pricing

Pubblicato il 25 aprile 2016

Una società, alla quale erano stati notificati alcuni avvisi di accertamento fondati sulle risultanze di una verifica e, di conseguenza, le veniva disconosciuta la deducibilità di alcuni costi riferiti a prestazioni di servizi infragruppo, ricorreva nei vari gradi di giudizio ritenendo che era inapplicabile la disciplina sui trasferimenti infragruppo (art. 110, comma 7, Tuir) visto che mancava la situazione di controllo societario richiesto dalla norma.

Dal momento che entrambi i giudici di merito hanno riconosciuto la legittimità della pretesa, si è giunti dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione: la sentenza n. 8130 del 22 aprile 2016, colmando un vuoto normativo, ha fornito per la prima volta la nozione di controllo societario nell'ambito del transfer pricing.

Disciplina del transfer pricing

La Corte ha specificato che per evitare strumentali aggiustamenti di prezzi allo scopo di ottimizzare il carico fiscale del gruppo nello svolgimento di operazioni commerciali e finanziarie tra società collegate e controllate residenti in nazioni diverse, un elemento fondamentale della disciplina è proprio il rapporto di controllo, anche se tale concetto non ha avuto una specifica definizione né dalla norma interna, né dal modello Ocse.

Solitamente, si fa riferimento alla definizione di cui all’articolo 2359 del Codice civile, anche se di fatto tale nozione civilistica sembrerebbe troppo limitata per lo scopo antielusivo che si propone il Tuir.

Il fatto che l'articolo 110 Tuir non rinvia al Codice civile – secondo la Corte – non è elemento da trascurare: dal punto di vista fiscale, quando il concetto di controllo societario va circoscritto alle sole fattispecie previste dall'articolo 2359 C.c. ciò è espressamente indicato, mentre nei casi contrari è la stessa norma fiscale ad attribuire una autonoma e specifica definizione.

Il fatto, dunque, che con riferimento alla disciplina del transfer princing non vi sia un richiamo esplicito al Codice civile - secondo la sentenza 8130/2016 – deve essere interpretato come la prova della espressa volontà del legislatore di non vincolare la definizione di controllo societario valido ai fini fiscali, alla nozione civilistica.

Conclusioni della Corte

per i Supremi giudici è da adottare un'interpretazione più ampia della nozione di controllo societario nella disciplina del transfer princing, rispetto a quella civilistica. In assenza di un richiamo espresso nella norma, dunque, vale un'interpretazione più ampia riferita all'”impresa”, intesa come concetto più esteso rispetto a quello di “società”.

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