Controversie consumatori. Mediazione obbligatoria anche senza avvocato

Pubblicato il 15 giugno 2017

Una normativa come quella italiana, che prevede il ricorso alla procedura di mediazione nelle controversie che vedono coinvolti consumatori, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, non è in contrasto con il diritto Ue, ed in particolare con la Direttiva 2013/11/Ue sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (anche detta “Direttiva ADR per i consumatori”). Ciò, a patto che i requisiti indicati dalla normativa nazionale non impediscano alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.

Ed ancora, la suddetta Direttiva europea non osta ad una normativa come quella italiana, la quale prevede, nell'ambito di siffatta mediazione, che i consumatori debbano essere assistiti da un avvocato e ritirarsi dalla mediazione solo se dimostrino l’esistenza di un giustificato motivo a sostegno di tale decisione. Ok dall'Europa, dunque, alla non obbligatorietà dell’assistenza legale, ed è altresì prescritto che l’eventuale ritiro del consumatore dalla procedura ADR non debba avere conseguenze sfavorevoli nei suoi confronti, nell'ambito dell’eventuale instaurato giudizio relativo alla controversia che avrebbe dovuto essere oggetto di mediazione.

E’ tutto quanto precisato dalla Corte di Giustizia Ue, prima sezione, con sentenza del 14 giugno 2017 - causa C 75/16 – chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della suindicata Direttiva 2013/11/Ue, nell'ambito di una controversia tra due correntisti italiani ed una Banca popolare.

 

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