Genitori lavoratori: convalida delle dimissioni anche nel periodo di prova

Pubblicato il 20 ottobre 2025

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), con particolare riferimento alla necessità di convalida delle dimissioni presentate durante il periodo di prova dai genitori lavoratori tutelati dalla norma.

Convalida delle dimissioni: quadro normativo di riferimento

La nota ministeriale prende avvio da una richiesta di parere riguardante l’obbligo di convalida delle dimissioni nel periodo di prova, formulata ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001.

Tale disposizione prevede che le dimissioni presentate

debbano essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Il Ministero ricorda che la procedura di convalida ha subito un’evoluzione significativa a seguito della cosiddetta “riforma Fornero” (legge n. 92/2012), la quale ha esteso il periodo di tutela da un anno a tre anni di vita del bambino, conferendo alla misura un’autonomia funzionale rispetto al divieto di licenziamento previsto dall’art. 54 del medesimo Testo unico invece operante solo fino al primo anno di vita del bambino.

Tale autonomia ne ha rafforzato la finalità, volta a prevenire condotte discriminatorie o coercitive da parte del datore di lavoro e ad assicurare la genuinità della volontà delle dimissioni.

Convalida delle dimissioni: interpretazione ministeriale

Alla luce del parere espresso dall’Ufficio legislativo del Ministero (nota prot. 29/9303 del 9 ottobre 2025), la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali – Divisione V ha precisato che l’obbligo di convalida delle dimissioni deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui esse siano presentate durante il periodo di prova.

Tale conclusione si fonda su un duplice piano interpretativo:

  1. interpretazione letterale: l’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001 non prevede alcuna eccezione relativa al periodo di prova. La disposizione, infatti, configura la convalida come misura di carattere generale, riferita a tutte le dimissioni presentate nel periodo protetto.

  2. interpretazione teleologica: la ratio della norma è quella di tutelare la libertà di autodeterminazione del lavoratore o della lavoratrice genitore, prevenendo dimissioni indotte o estorte, anche qualora si verifichino nel periodo di prova. Le dimissioni, in tali casi, potrebbero costituire una forma dissimulata di licenziamento discriminatorio, ipotesi espressamente dichiarata nulla dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 23061/2007).

Conclusioni del Ministero del lavoro

Il Ministero, pertanto, ribadisce che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza o del genitore nei primi tre anni di vita del bambino devono essere obbligatoriamente convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro o presso l’Ufficio ispettivo competente, anche se rassegnate nel periodo di prova.

La convalida, in tal senso, assume un valore di garanzia essenziale per assicurare che la scelta di interrompere il rapporto di lavoro sia frutto di una volontà libera e consapevole, coerentemente con i principi di tutela della genitorialità sanciti dal Testo unico sulla maternità e paternità.

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