Convenzione con INPS per le quote di assistenza contrattuale CONFIMEA

Pubblicato il 16 settembre 2021

A seguito della convenzione sottoscritta in data 13 aprile 2021, tra INPS e la Confederazione delle associazioni d’imprese industriali, commerciali e artigiane, agricole, dei servizi e delle professioni (CONFIMEA), per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, l’Istituto previdenziale, con la Circolare 15 settembre 2021, n. 135, pubblica le istruzioni operative concernenti le modalità di riscossione di detto contributo dovuto dalle aziende interessate.

La convenzione, valida sino al 31 dicembre 2023 e rinnovabile previa verifica della sussistenza dei requisiti per un ulteriore triennio su istanza dell’Associazione sindacale, consente di riscuotere i contributi di assistenza contrattuale stabiliti nei contratti di lavoro e dovuti dalle imprese iscritte all’associazione medesima, purché in regola con gli oneri contributivi dovuti nei confronti dell’INPS.

Le imprese, pertanto, dovranno procedere ad indicare le quote di contribuzione dovute a CONFIMEA compilando, nel flusso Uniemens del periodo di competenza, nell’elemento <DenunciaAziendale>, <ContribAssistContrattuale>, <CodAssociazione> il codice di nuova istituzione “W461” identificativo della sopracitata Confederazione.

L’Istituto procederà, dunque, a riversare le quote del contributo di assistenza contrattuale, previa verifica della correttezza degli obblighi contributivi afferenti al flusso Uniemens del periodo interessato, entro i termini di riconciliazione delle denunce contributive con i modelli F24.

Si rammenta che l’INPS rimane, comunque, estraneo al rapporto associativo intercorrente tra le aziende e l’Associazione datoriale, sicché l’Ente si intende esonerato da qualsivoglia responsabilità concernente i suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi ad eventuali richieste di restituzione delle somme versate dalle imprese.

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