Coop, ristorni sempre deducibili

Pubblicato il 10 aprile 2008 L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35 del 9 aprile 2008, spiega che gli importi attribuiti come vantaggio mutualistico ai soci delle cooperative – ristorni – devono sempre risultare interamente deducibili qualunque sia la modalità di assegnazione degli stessi. Questo per mantenere la neutralità dal punto di vista dell’incidenza tributaria prescindendo dalla diversa modalità di imputazione. Dunque, l’esclusione dal reddito imponibile dei ristorni è prioritaria rispetto alla tassazione del 30 o 20% degli utili. La disciplina fiscale dei ristorni, rappresentativi del vantaggio mutualistico dei soci e derivanti dai rapporti di scambio intrattenuti da questi con l’ente, con la riforma del 2004 prevede che la deducibilità dei ristorni dal reddito imponibile, come delle somme destinate ai fondi mutualistici nella misura del 3% degli utili netti annuali e delle somme destinate a rivalutazione delle quote sociali, è consentita solo dopo l’assoggettamento a tassazione la quota minima di utile netto. Pertanto, la coop doveva operare una distinzione tra le deduzioni fiscali: quelle istituzionali delle coop (come ristorni, rivalutazione delle quote e 3% ai fondi) utilizzabili solo dopo la tassazione del 30 o 20% degli utili, e quelle di natura fiscale (come le perdite degli esercizi precedenti) la cui deducibilità poteva anche abbattere la quota minima tassabile. In questo ambito interviene la circolare in oggetto che stabilisce che la deducibilità dei ristorni non è più conseguente alla tecnica contabile, dunque è in ogni caso ammessa.
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