Cooperative sociali e locali per le attività istituzionali

Pubblicato il 29 marzo 2021

Con la nota n. 3959 del 22 marzo 2021, il Ministero del Lavoro chiarisce l'ambito di applicazione dell'art. 71, comma 1, Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), relativamente alla possibilità di imprese e cooperative sociali di svolgere attività istituzionali in qualsiasi luogo agibile.

La norma in commento consente agli enti del Terzo settore di svolgere le attività istituzionali in sedi aventi qualsivoglia destinazione d'uso ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. In particolare, come precisato dalla nota 22 marzo 2021, n. 3959, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la disposizione prevista dal comma 1, art. 71, CTS, esclude esplicitamente che possano essere esercitate in regime di indifferenza urbanistica le attività istituzionali di tipo produttivo. Invero, deve ritenersi che le imprese sociali svolgono in via stabile e principale un'attività di impresa, sia pure di interesse generale.

Pertanto, ad avviso del Ministero, la disposizione del comma 1, art. 71, non è applicabile alle imprese sociali.

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