Copie analogiche da depositare a pena di improcedibilità

Pubblicato il 16 maggio 2018

Il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare, nella cancelleria della Corte di cassazione, copia analogica, con attestazione di conformità (ai sensi dei commi 1-bis e 1 -ter dell'articolo 9 della Legge n. 53/1994), del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio.

Questo, ai fini di quanto imposto, a pena d'improcedibilità, dall'articolo 369, comma 2, n. 2 del Codice processuale civile.

E’ il principio ribadito dalla Terza sezione civile di Cassazione, nel testo dell’ordinanza n. 11739 del 15 maggio 2018.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy