Coronavirus. Negozi chiusi. Misure su imprese e professionisti

Pubblicato il 12 marzo 2020

Un lungo elenco di attività commerciali e di vendita al dettaglio chiuse per decreto in tutto il territorio, dal 12 marzo al 25 marzo 2020.

A causa dell’emergenza Coronavirus, il Governo decreta lo stop per tante tipologie di vendita, tra cui: bar; parrucchieri; centri estetici; servizi di mensa che non garantiscono la distanza di sicurezza di un metro; pub; ristoranti, che avranno la possibilità di fare consegne a domicilio.

Chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Tra le attività che non chiudono: supermercati e negozi di generi alimentari; farmacie e parafarmacie; sportelli bancari; attività logistiche legate ai settori fondamentali; uffici pubblici indispensabili; edicole; tabaccai (utili per i pagamenti); negozi di computer, periferiche, attrezzature per telecomunicazioni; ferramenta; chi vende combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Non si fermano i servizi essenziali, come il trasporto pubblico, bancari e finanziari.

Coronavirus. Attività chiuse per decreto. Imprese e professionisti

Le “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020, che ospita il Dpcm dell'11 marzo 2020.

Il consiglio è di attuare lo smart working.

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

In relazione a quanto disposto si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Il settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, restano aperti, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria.

Con il decreto si superano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove incompatibili.

Le disposizioni del decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

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