Processo amministrativo. Dubbi interpretativi su sospensione dei termini

Pubblicato il 12 marzo 2020

La sospensione disposta nell’ambito del processo amministrativo riguarda tutti i termini processuali (compresi quelli per il deposito di documenti, memorie e repliche) o solo i termini di proposizione del ricorso?

E’ il dubbio sollevato dagli addetti ai lavori della Giustizia amministrativa e su cui, al momento, si è pronunciata una Commissione speciale, con una soluzione che non convince, però, gli avvocati amministrativisti.

Coronavirus. Disposizioni di coordinamento del Consiglio di Stato

Il Presidente del Consiglio di Stato ha emanato alcune disposizioni di coordinamento per lo svolgimento delle udienze e delle adunanze.

Lo ha fatto con decreto n. 71 di ieri, 11 marzo 2020, che, alla luce del Decreto Legge n. 11/2020 (Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria), ha come fine quello di assicurare omogeneità di prassi in relazione alle udienze e alle adunanze che si svolgeranno presso il Consiglio di Stato dopo la scadenza del periodo di sospensione previsto dal comma 1 dell’art. 3 del citato DL e, dunque, dal 23 marzo 2020.

Le disposizioni sono relative all’andamento delle udienze pubbliche e camerali, delle adunanze delle sezioni consultive, nonché delle camere di consiglio “decisorie”.

Giustizia amministrativa: il dubbio interpretativo 

Nel testo viene fatto riferimento, tra le altre, alla previsione di cui al comma 1 dell’art. 3 del DL n. 11, relativa all’applicazione – sia alle udienze sia alle adunanze – dell’istituto della sospensione dei termini (disposta dall’8 marzo 2020 sino al 22 marzo 2020).

Rispetto a questa norma, il Presidente del CDS, Filippo Patroni Griffi sottolinea il dubbio interpretativo emerso:

La risposta, a giudizio del Presidente, parrebbe affermativa, “in considerazione della ratio sottesa a tale previsione e cioè della difficoltà di circolazione degli interessati e dunque di dare mandato ad un difensore”.

Soluzione della Commissione speciale

Sul punto, in considerazione della delicatezza della questione, è stato formulato apposito quesito sottoposto ad una Commissione speciale, pronunciatasi con parere n. 571/2020 nel senso che il periodo di sospensione riguardi esclusivamente il termine decadenziale previsto dalla legge per la notifica del ricorso (artt. 29, 41 c.p.a.) e non anche i citati termini endoprocessuali”.

L’auspicio della Commissione – viene comunque sottolineato – è che si intervenga prontamente ed urgentemente, alla prima occasione utile, a livello normativo, con provvedimento chiarificatore di carattere interpretativo e quindi di portata retroattiva, a beneficio di tutte le parti dei giudizi.

Il Consiglio di Stato sottolinea che si tratta di “avallo esegetico” che, seppur autorevole, non ha efficacia cogente per i giudici chiamati a decidere sul caso concreto, “sicchè non può che confidarsi, al fine di una effettiva, pronta e corale reazione alla diffusione epidemiologica che non sacrifichi oltremodo l’efficienza e la capacità di risposta del sistema giudiziario amministrativo, in un atteggiamento pienamente collaborativo dell’avvocatura e dei singoli avvocati che si traduca in una sostanziale rinuncia ad avvalersi, per quanto concerne il deposito telematico degli atti defensionali di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., della sospensione di cui all’art. 3 comma 1 del DL 11/2020”.

UNAA: dissenso sulla lettura prospettata

Rispetto alla soluzione interpretativa della Commissione, tuttavia, l’UNAA (Unione nazionale degli avvocati amministrativisti), a mezzo del suo presidente, Mario Sanino, ha manifestato il proprio dissenso in una missiva inviata ieri al Presidente del CdS.

Secondo gli avvocati amministrativisti, infatti, la distinzione, nell’ambito dei termini processuali oggetto di sospensione (feriale e emergenziale), tra termini di proposizione del ricorso introduttivo e termini endoprocessuali sarebbe contraria non solo alla lettera della disposizione ma anche alla ratio intera del provvedimento legislativo urgente.

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