Coronavirus. Indennità 600 euro al via. Decreto iscritti alle Casse

Pubblicato il 30 marzo 2020

L’Inps, con una nota sul sito, informa che dal 1° aprile 2020 autonomi e professionisti iscritti all’Inps possono presentare le domande per usufruire della prestazione "indennità 600 euro", ex decreto Cura Italia.

Nel contempo, un decreto interministeriale Lavoro-Economia già firmato, allarga l’indennità di marzo 2020 anche ai liberi professionisti iscritti alle Casse private, che chiudono l’attività, hanno conseguito redditi limitati o hanno subito una riduzione degli stessi.

L’indennità per gli iscritti agli Ordini attingerà dal Fondo per il reddito di ultima istanza.

Essa non concorre alla formazione del reddito.

Possono accedere anche gli iscritti a Enasarco, che non potranno chiedere l’indennità di marzo come iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi dell’Inps, per espressa incompatibilità tra i due aiuti.

L’indennità sarà erogata fino a esaurimento dei fondi e previa domanda alla Cassa di previdenza dell’Ordine.

Quanto ai paletti per i professionisti, accede:

  1. chi nell’anno di imposta 2018 ha conseguito redditi fino a 50mila euro (computando eventuali entrate derivanti da affitti brevi o con cedolare secca);
  2. chi sia in regola con gli obblighi contributivi del 2019.

Chi ha avuto un reddito fino a 35mila euro deve solo fare domanda, ma se il reddito supera i 35mila (fino a 50mila) il diritto sussiste se avrà chiuso la partita Iva tra il 23 febbraio e il 31 marzo 2020, oppure se avrà avuto una comprovata (si dovrà autocertificare) riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto allo stesso periodo 2019.

Le Casse anticiperanno l’importo in base all’ordine cronologico di presentazione e accoglimento delle istanze.

Coronavirus. Indennità COVID 19

Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari a 600 euro, non soggette ad imposizione fiscale.

Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

A tale indennità possono accedere:

  1. i liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir iscritti alla Gestione separata dell’Inps;
  2. i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’Inps.

Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata Inps.

Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.

Ai fini dell’accesso all’indennità, i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Indennità lavoratori agricoli

A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali, purché:

Indennità lavoratori dello spettacolo

A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

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