Coronavirus. Sospensione versamenti. Primi chiarimenti

Pubblicato il 19 marzo 2020

Arrivano dall’Agenzia delle Entrate i primi chiarimenti su proroghe e sospensioni dei versamenti ad opera del decreto Cura Italia per fronteggiare l’emergenza Coronavirus (COVID-19).

La mini proroga è per tutti e include i pagamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi Inail.

Per alcuni contribuenti il differimento è più lungo.

A veicolare le puntualizzazioni la risoluzione n. 12 del 18 marzo 2020, accompagnata da un comunicato dello stesso giorno.

Coronavirus. Versamenti. Tra mini proroga e sospensioni

Nella risoluzione l’Agenzia spiega che l’articolo 60 del decreto Cura Italia (Dl 18/2020) ha prorogato, dal 16 al 20 marzo 2020, tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni da parte di ogni tipologia di soggetto.

Nello stesso documento di prassi si forniscono anche i primi chiarimenti sulla sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei versamenti tributari e contributivi per le attività operanti nei settori maggiormente colpiti dal Coronavirus, per le quali sono riportati, a titolo indicativo, i “Codici Ateco”.

Il decreto Cura Italia reca le misure emergenziali in ambito fiscale negli articoli da 60 a 71.

Nel dettaglio:

  1. l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha disposto, tra l’altro, la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
  2. l’articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha esteso la sopracitata sospensione, tra l’altro, ai soggetti operanti nei settori elencati al medesimo comma 2, lettere da a) a q);
  3. per tutti i soggetti di cui trattasi, inoltre, il comma 3 del citato articolo 61 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Tra le attività che fruiscono della sospensione lunga: imprese turistico – ricettive; agenzie di viaggio e turismo; tour operator; associazioni e società sportive; professionistiche e dilettantistiche; attività di proiezione cinematografica; ristorazione; gelaterie e pasticcerie.

Con un comunicato, ospitato dalla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri corregge i refusi del decreto in oggetto. Tra le correzioni, all’articolo 53, comma 1, primo rigo, alla pagina 24, vengono espunte le parole: “nel settore turistico interessato”.

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