Corretta la ripresa a tassazione delle royalties “gonfiate” nei confronti della controllante

Pubblicato il 28 febbraio 2013 Una multinazionale americana ricorre in Cassazione contro l’Agenzia delle Entrate per vedere annullata la precedente pronuncia della Ctr Lombardia, che aveva convalidato l’operato del Fisco nel disconoscere la deducibilità delle royalties pagate dalla società italiana alla casa madre americana in un contratto di licenza d'uso di software.

Con la sentenza n. 4927, depositata il 27 febbraio 2013, la Cassazione conferma la ripresa a tassazione effettuata dall’Amministrazione finanziaria nei confronti della filiale italiana della multinazionale, dal momento che i costi dedotti sono stati ritenuti non conformi al criterio del valore normale di cui al comma 7, dell’articolo 110 del TUIR per i prezzi di trasferimento tra imprese appartenenti allo stesso gruppo societario.

Nello specifico, è stata recuperata a tassazione la differenza tra il 30% dei compensi versati dalla contribuente per contratto e il 7% del valore normale delle royalties ritenute congrue in sede di accertamento, effettivamente corrisposte dalla società italiana alla controllante americana.

Secondo i Supremi giudici, i principi di valutazione del valore normale dettati dall'Ocse e l'indagine svolta dai verificatori presso altri operatori dello stesso settore in cui opera la contribuente sono sufficienti per comprovare l'elusività dei prezzi di trasferimento praticati.
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