Il Governo, attraverso i correttivi esaminati il 14 luglio 2025, ha introdotto misure incisive che spaziano dalla fiscalità globale all’energia, fino al settore doganale, in linea con gli obiettivi della riforma avviata con la legge delega.
Tra gli interventi si segnalano:
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 luglio 2025, ha dato l’ok in esame preliminare al secondo decreto correttivo della riforma doganale, introducendo un'importante modifica in materia di sanzioni: non sarà più applicabile la confisca della merce nei confronti dell’operatore che salda i propri debiti doganali, versando integralmente tributi e sanzioni amministrative.
La nuova misura prevista dallo schema di decreto punta a promuovere comportamenti collaborativi e a limitare l’uso di strumenti sanzionatori eccessivamente penalizzanti. L’esclusione della confisca, infatti, rappresenta un incentivo concreto alla compliance spontanea da parte degli operatori.
Confisca: allineamento ai principi costituzionali
L’intervento normativo recepisce i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 93 del 3 luglio 2025, secondo cui l’applicazione della confisca risulta sproporzionata nei confronti del contribuente che abbia già regolarizzato la propria posizione fiscale, pagando tributi e sanzioni. Secondo la Consulta, una volta che lo Stato ha recuperato le somme dovute, viene meno la funzione di garanzia che giustifica la sottrazione della merce.
Sebbene la pronuncia della Corte facesse riferimento alla precedente normativa doganale (art. 301 TULD), il legislatore ha scelto di estendere tale principio anche alla disciplina introdotta dal D.lgs. 141/2024, rendendo più coerente il nuovo assetto sanzionatorio.
Sequestro e confisca: quando restano applicabili
Nel sistema attuale, a seguito di una violazione, la merce può essere sottoposta a sequestro preventivo per un importo corrispondente ai soli tributi evasi. La confisca definitiva scatta solo se il contribuente non provvede al pagamento di dazi, IVA e sanzioni. In questo contesto, il decreto chiarisce che, se i pagamenti avvengono prima della conclusione dell’accertamento, la confisca non può più essere disposta.
Tuttavia, la confisca resta in vigore nei casi più gravi, come quelli in cui la legge vieta la produzione, detenzione o commercio delle merci (es. beni contraffatti o pericolosi), oppure quando essa sia stata ordinata dall’autorità giudiziaria.
Con il nuovo correttivo la possibilità di evitare la confisca viene estesa a tutti i casi in cui l’operatore regolarizza la propria posizione. Inoltre, l’articolo 96, comma 7 delle DNC (Disposizioni Nazionali Complementari) rafforza il meccanismo, consentendo l’archiviazione della confisca anche nei casi in cui l’operatore versi, oltre ai tributi e alle sanzioni, le spese per la custodia della merce.
Il Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2025 ha introdotto anche importanti aggiornamenti in materia di imposta minima globale, con l’obiettivo di adeguare la normativa italiana agli standard internazionali. Le modifiche riguardano in particolare:
Recepiti i chiarimenti Ocse: impatto sulle imposte anticipate
L’intervento sul D.lgs. 209/2023, che recepisce la direttiva UE 2022/2523, garantisce la piena aderenza dell’ordinamento italiano al Pillar Two della riforma fiscale internazionale, che impone un’aliquota minima effettiva del 15% per i gruppi multinazionali e domestici con fatturato superiore a 750 milioni di euro.
In particolare, vengono inseriti nuovi commi (dal 4-bis al 4-quinquies) all’articolo 54, per chiarire che non sono rilevanti ai fini del calcolo dell’aliquota effettiva le imposte derivanti da accordi discrezionali conclusi o modificati dopo il 30 novembre 2021, soprattutto se comportano benefici fiscali non previsti in via ordinaria.
Il decreto, tuttavia, introduce una clausola di salvaguardia a tutela della certezza del diritto: per gli accordi stipulati tra il 30 novembre 2021 e il 18 novembre 2024, sarà consentito un riconoscimento parziale delle imposte anticipate, fino al 20% dell’importo originariamente iscritto, da spalmare su due esercizi.
Switch-off rule: quando l’imposta nazionale non è più valida
Viene inoltre modificata la disciplina della switch-off rule, recependo le indicazioni dell’OCSE contenute nel paragrafo 15 delle AG 2025. La norma stabilisce ulteriori condizioni in cui l’imposta minima nazionale non sarà applicabile, per evitare che regimi agevolati apparentemente conformi vengano usati in modo distorto rispetto alle finalità della normativa internazionale.
Con l’approvazione preliminare dello schema di decreto legislativo correttivo al Testo unico accise (D.lgs. 504/1995), il Consiglio dei Ministri ha avviato una revisione delle aliquote accisa sul gas naturale, in linea con quanto previsto dalla recente riforma accise introdotta dal D.lgs. 43/2025.
Il nuovo impianto normativo supera la precedente distinzione tra usi “civili” e “industriali”, sostituendola con una più attuale classificazione tra “usi domestici” e “usi non domestici”.
Rientrano tra gli usi domestici:
Tutti gli altri utilizzi, indipendentemente dalla destinazione produttiva, sono invece ricompresi nella categoria non domestica.
Nuove aliquote accisa: i valori aggiornati
Il nuovo testo stabilisce le seguenti tariffe per metro cubo:
Per quanto riguarda gli usi domestici, le tariffe vengono aggiornate secondo i parametri dell’Allegato I del nuovo Testo unico accise, con una struttura progressiva legata ai volumi di consumo.
Tariffe per il Nord Italia:
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Tariffe agevolate per il Sud:
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