Corrispettivi e fatture: utilizzo dati fiscali trasmessi al Sistema TS

Pubblicato il 19 febbraio 2024

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute e quello per la Pubblica amministrazione, ha firmato due decreti in data 1° febbraio 2024, approdati sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2024.

I due provvedimenti recano le modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi e alle fatture trasmessi al Sistema tessera sanitaria (TS)

Corrispettivi trasmessi al sistema TS, utilizzo dati fiscali

In base al primo decreto del 1° febbraio 2024, i dati fiscali relativi ai corrispettivi giornalieri trasmessi al Sistema tessera sanitaria sono utilizzati dall'Agenzia delle Entrate per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 6-quater, del Decreto legislativo n. 127/2015.

L'Agenzia delle Entrate acquisisce i dati fiscali dei corrispettivi di cui ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria  generale dello Stato attuativi dell'articolo 3 del Decreto legislativo n. 175 del 2014, inclusi i dati relativi all'aliquota ovvero alla natura IVA delle operazioni, ad eccezione del codice fiscale del cliente.

NOTA BENE: L'Agenzia delle Entrate, in qualità di titolare del trattamento dei dati, memorizza i dati fiscali che sono poi utilizzati per lo svolgimento delle attività di assistenza ai contribuenti, di elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio, di controllo automatizzato e puntuale.

I suddetti dati fiscali sono memorizzati dall'Agenzia delle entrate fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi. 

L'Agenzia delle entrate acquisisce i dati fiscali relativi ai corrispettivi con le modalità tecniche previste dai decreti della normativa di riferimento.   

I dati sono messi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria entro il giorno successivo a quello di ricezione degli stessi da parte del Sistema TS ovvero con periodicità da concordare fra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Dati fiscali delle fatture, come utilizzarli

Con il secondo decreto del 1° febbraio 2024, invece, si sancisce che l'Agenzia delle entrate acquisisce i dati fiscali delle singole fatture, inclusi i dati relativi  ad operazioni per le quali è stata manifestata l'opposizione da parte dell'assistito, nonché i dati relativi all'aliquota ovvero alla natura IVA della singola operazione, ad eccezione dei dati di cui all'art. 21, comma 2, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e del codice fiscale dell'assistito.

NOTA BENE: I dati fiscali delle fatture relative alle prestazioni sanitarie sono messi a disposizione dell'Agenzia entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricezione dei medesimi dati da parte del Sistema TS o a cadenza periodica che andrà concordata tra Entrate e Mef.

ATTENZIONE: Le informazioni sono ad uso esclusivo delle Pubbliche amministrazioni che le utilizzano per fini fiscali o per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
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