Controlli fiscali, alle Entrate i dati delle fatture sanitarie

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Controlli fiscali, alle Entrate i dati delle fatture sanitarie

Il Ministro dell’Economia insieme al Ministero della salute e a quello della PA, hanno firmato un decreto interministeriale (in attesa di pubblicazione in GU) che regola l’utilizzo da parte dell’Agenzia delle entrate dei dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

È disposto che l’Agenzia delle Entrate acquisirà dal sistema tessera sanitaria i dati delle fatture emesse a privati da strutture e professionisti sanitari, escludendo però i dati idonei a rivelare lo stato di salute del cliente. Saranno conservati per otto anni e usati per i controlli.

NOTA BENE: Saranno acquisiti i dati fiscali, trasmessi al Sistema TS, delle fatture contenenti prestazioni sanitarie.

L’Agenzia delle entrate, in qualità di titolare del trattamento dei dati, memorizza i dati fiscali. Tali dati sono utilizzati per lo svolgimento delle attività di assistenza ai contribuenti, di controllo finalizzato all’erogazione dei rimborsi fiscali, di elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio, di controllo automatizzato e puntuale, che possono essere effettuati anche attraverso l’attività di analisi dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture congiuntamente ai dati presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate ed in conformità ai relativi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia.

I suddetti dati fiscali possono essere resi disponibili dall’Agenzia delle entrate anche alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le loro finalità istituzionali.

Tali dati restano memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

Dati da rendere disponibili

I dati fiscali da comunicare all’Amministrazione finanziaria sono quelli indicati dall’articolo 21 del decreto Iva:

  • data e numero fattura;
  • dati anagrafici e identificativo fiscale delle parti (cliente compreso);
  • data di effettuazione se diversa dalla data fattura; base imponibile (corrispettivi, sconti, premi e abbuoni);
  • imponibile, aliquota e imposta, o indicazione dell’esenzione; eventuale annotazione che la fattura è emessa da un terzo (ad esempio dalla struttura sanitaria per conto dei medici soggetti alla riscossione accentrata dei compensi).

ATTENZIONE: Il Fisco non acquisirà natura, qualità e quantità della prestazione: conoscerà solo il nominativo del beneficiario e l’importo pagato, ma non quale servizio o bene sanitario sia stato acquistato.

Per le stesse finalità di controllo, saranno acquisiti anche i dati delle fatture per cui il paziente ha fatto opposizione all’invio alla precompilata.

Modalità e termini di acquisizione dei dati

L’Agenzia delle Entrate acquisisce i dati fiscali, delle singole fatture, con le modalità tecniche previste dai decreti del Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato attuativi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

I suddetti dati sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricezione dei medesimi dati da parte del Sistema TS ovvero con periodicità da concordare fra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze.

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