Corrispettivi giornalieri, dalle Entrate tutti i chiarimenti sul tracciato Xlm 7.0

Pubblicato il 15 febbraio 2022

L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 3 del 14 febbraio 2022, ha fornito una serie di risposte ai quesiti posti in materia di compilazione del tracciato Xml per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, ai sensi delle disposizioni dell'art. 2 del Dlgs n. 127/2015.

Il corposo documento di prassi è l’occasione che l’Amministrazione finanziaria ha adottato per rispondere ai molti dubbi sollevati da una associazione di categoria, che voleva fornire alle proprie consociate le corrette informazioni circa l’adempimento della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Nuovo tracciato Xml versione 7.0

Le specificazioni rese riguardano, in particolar modo, le modalità di compilazione del nuovo tracciato Xml versione 7.0 dei dati dei corrispettivi giornalieri, obbligatorio dal 1° gennaio 2022.

Specifica l’Agenzia che la precedente versione 6.0 non è più utilizzabile.

Pertanto, eventuali file trasmessi mediante quest’ultima a partire dal 1° gennaio 2022 sono accettati soltanto se riferiti ad operazioni con data antecedente, purché in ogni caso inviati nei termini di legge.

Secondo l’Agenzia, infatti, l’utilizzo del precedente tracciato versione 6.0 non comporterà l’applicazione della sanzione, di 100 euro per ciascuna trasmissione, solamente se l’invio è relativo alla documentazione di operazioni realizzate sino al 31 dicembre 2021 e per le quali non siano scaduti i 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione normativamente previsti per il tempestivo invio.

Al contrario, l’invio oltre i termini comporterebbe un’omessa trasmissione dei corrispettivi, soggetta a sanzione.

Il nuovo tracciato Xml 7.0, inoltre, permette una ricostruzione puntuale delle operazioni, assicurando una maggiore correttezza nella elaborazione dei dati, quali:

Codici natura per operazioni escluse, non soggette e non imponibili

La prima parte della consulenza giuridica n. 3/2022 fornisce una serie di risposte relative al corretto utilizzo dei codici natura a fronte di operazioni escluse, non soggette, non imponibili o esenti oltre che sulla ventilazione dei corrispettivi, sull’utilizzo di buoni monouso o multiuso, sugli sconti a pagare e sul censimento dei registratori telematici stessi.

Tutta una serie di chiarimenti riguardano l’utilizzo dei codici natura volti a identificare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali l’IVA non viene evidenziata sul documento commerciale, vale a dire le operazioni escluse dalla base imponibile IVA (N1), non soggette a imposta (N2), non imponibili (N3) o esenti (N4).

Con riferimento al codice natura N4, relativo alle operazioni esenti dall'Iva, si chiarisce che esso può essere utilizzato anche per i corrispettivi delle operazioni esenti con diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte, quali per esempio i prodotti cosiddetti anti-Covid, purché non si alteri il risultato della trasmissione telematica dei corrispettivi e della dichiarazione Iva.

Per i contribuenti che si avvalgono della possibilità di annotare i corrispettivi senza distinzione per aliquota e di procedere, poi, alla cosiddetta ventilazione proporzionalmente agli acquisti (metodo della ventilazione IVA), si riconosce la possibilità, comunque, di indicare nel documento commerciale, in luogo dell’apposito valore “VI” istituito allo scopo, l’aliquota Iva del bene ceduto o, eventualmente, il codice natura dell’operazione cui non si applica l’Imposta sul valore aggiunto.

Con riferimento ai registratori telematici, sono forniti chiarimenti in merito alla loro matricola. Ricorda l’Agenzia delle Entrate che la matricola di ciascun esemplare è costituita da un gruppo di undici caratteri e che nelle specifiche tecniche sono indicati i valori che può assumere il terzo carattere alfabetico della matricola dei Registratori telematici. Tra gli altri, sono indicati: “I” per utilizzo in ambiente interno; “E” per utilizzo in ambiente esterno; “M” per Registratore di cassa adattato.

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