Con il provvedimento n. 570041 del 12 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le informazioni da trasmettere, le regole tecniche e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici.
Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1-ter, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dall’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo 18 giugno 2025, n. 81, che ha demandato a un atto dell’Amministrazione finanziaria la definizione delle regole operative, in considerazione delle peculiarità tecniche e regolamentari che caratterizzano il settore della ricarica elettrica dei veicoli, disciplinato anche dal Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023.
Il nuovo assetto normativo introduce, pertanto, una disciplina specifica per la gestione dei corrispettivi derivanti dalle ricariche effettuate tramite stazioni di ricarica, distinta rispetto alle regole ordinarie applicabili alle altre operazioni commerciali.
L’articolo 2, comma 1-ter, del Decreto legislativo n. 127 del 2015 stabilisce che, per le operazioni di ricarica dei veicoli elettrici, le modalità di trasmissione dei dati, le specifiche tecniche, i termini di memorizzazione elettronica e le misure di sicurezza e inalterabilità dei dati siano definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento del 12 dicembre 2025 si inserisce in questo quadro normativo con l’obiettivo di:
Il provvedimento ha approvato le specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni relative ai corrispettivi giornalieri delle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici.
Le specifiche tecniche individuano, in particolare:
Tali regole tengono conto della disciplina europea in materia di infrastrutture per i combustibili alternativi, di cui al Regolamento (UE) 2023/1804.
I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di ricarica dei veicoli elettrici tramite stazioni di ricarica sono tenuti a:
Non è ammessa, quindi, la trasmissione dei dati con modalità diverse da quelle previste dalle specifiche tecniche approvate.
La trasmissione telematica dei dati decorre dalla data di attivazione del canale telematico, che sarà resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
Con riferimento ai termini, il provvedimento stabilisce che:
La previsione di un termine differito per le operazioni pregresse consente ai soggetti obbligati di adeguare i propri sistemi informatici alle nuove regole tecniche.
L’introduzione di una disciplina dedicata ai corrispettivi delle ricariche dei veicoli elettrici rappresenta un ulteriore passo nel processo di digitalizzazione dei flussi fiscali e di adattamento della normativa tributaria all’evoluzione dei modelli di business legati alla mobilità sostenibile.
I soggetti interessati sono chiamati a verificare tempestivamente:
Un adeguamento puntuale risulta essenziale per garantire il corretto adempimento degli obblighi fiscali ed evitare irregolarità nella trasmissione dei dati dei corrispettivi.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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