Corte dei conti. Nuovo regole sui procedimenti amministrativi di sua competenza

Pubblicato il 21 giugno 2017

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017, è stata pubblicata la delibera della Corte dei conti del 31 maggio 2017 contenente il Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della Legge n. 241/1990, relativo ai procedimenti amministrativi di sua competenza sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

Il provvedimento abroga e sostituisce il precedente Regolamento del 4 novembre 2010, entrando in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Termini e disciplina dei procedimenti

Nel testo, viene specificata, in particolare, la decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio – ed ossia dalla data in cui la Corte dei conti abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere o, qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, dalla data di ricevimento, da parte della Corte dei conti, della richiesta o della proposta – nonché la decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte - per i quali viene sancito che il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

Il Regolamento, quindi, contiene disposizioni sulla comunicazione dell'inizio del procedimento, sulla partecipazione al procedimento, sul termine finale e sull’acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi.

Unità organizzativa responsabile

Ai fini dell’individuazione dell’Unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale, viene fatto riferimento, salvo diversa determinazione, all'organo o all’ufficio competente specificamente indicato nella tabella appositamente allegata al provvedimento.

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