Corte di giustizia. No alla limitazione della detrazione Iva sull'acquisto di beni, a prescindere dalla natura

Pubblicato il 16 aprile 2010

La sentenza della Corte di Giustizia del 15 aprile 2010, sui procedimenti riuniti C-538/08 e C-33/09, in merito all'interpretazione di alcune previsioni della normativa comunitaria della sesta direttiva, ha chiarito che l'articolo 17, n. 6 (che delega il Consiglio europeo a stabilire le spese che non danno diritto alla detrazione dell'Iva, fermo restando che saranno escluse dalla detrazione le spese non aventi carattere strettamente professionale) non può essere inteso nel senso di autorizzare a mantenere una limitazione della detrazione dell'Iva applicabile in maniera generale a qualunque spesa legata all'acquisto di beni, indipendentemente dalla sua natura o dal suo oggetto. Secondo la regola, infatti, gli Stati membri sono tenuti a precisare sufficientemente la natura o l'oggetto dei beni e dei servizi per i quali è escluso il diritto a detrazione.

Ma fino all'entrata in vigore delle norme del Consiglio, le esclusioni previste dagli Stati membri, tuttavia, devono essere conformi alla normativa antecedente, ossia all'art. 11 della seconda direttiva, il quale prevedeva che gli Stati membri potessero escludere dal sistema delle detrazioni taluni beni e servizi, vale a dire quelli suscettibili di essere utilizzati in tutto o in parte per soddisfare i bisogni privati del soggetto o del suo personale (fornitura di un mezzo di trasporto individuale, di cibi, di bevande, di alloggio, attività ricreative, omaggi d'affari o altre gratificazioni).

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