Corte Ue. Iva sulla consulenza fuori confine

Pubblicato il 07 novembre 2008 I giudici lussemburghesi – decisione relativa alla causa C-291/07 - interpretano l’articolo 9, n. 2, lettera e) della Sesta direttiva comunitaria nel senso che il destinatario di una prestazione di servizi di consulenza – un soggetto passivo stabilito in altro Stato membro, che svolge allo stesso tempo attività economiche ed attività che esulano dal campo di applicazione dell’Iva – va considerato come avente la qualità di soggetto passivo, anche quando la prestazione viene utilizzata per il fabbisogno di sole attività fuori campo. Ne deriva che il prestatore comunitario non deve assoggettare ad Iva nel suo Paese il servizio di consulenza reso; mentre il committente comunitario, munito di partita Iva nel Paese dove è stabilito, è tenuto ad assolvere l’imposta con il meccanismo del reverse charge, come da articolo 17, comma 3, del Dpr n. 633/72.
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