Corte Ue. Iva sulla consulenza fuori confine

Pubblicato il 07 novembre 2008 I giudici lussemburghesi – decisione relativa alla causa C-291/07 - interpretano l’articolo 9, n. 2, lettera e) della Sesta direttiva comunitaria nel senso che il destinatario di una prestazione di servizi di consulenza – un soggetto passivo stabilito in altro Stato membro, che svolge allo stesso tempo attività economiche ed attività che esulano dal campo di applicazione dell’Iva – va considerato come avente la qualità di soggetto passivo, anche quando la prestazione viene utilizzata per il fabbisogno di sole attività fuori campo. Ne deriva che il prestatore comunitario non deve assoggettare ad Iva nel suo Paese il servizio di consulenza reso; mentre il committente comunitario, munito di partita Iva nel Paese dove è stabilito, è tenuto ad assolvere l’imposta con il meccanismo del reverse charge, come da articolo 17, comma 3, del Dpr n. 633/72.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy