Corte Ue. Iva sulla consulenza fuori confine

Pubblicato il 07 novembre 2008 I giudici lussemburghesi – decisione relativa alla causa C-291/07 - interpretano l’articolo 9, n. 2, lettera e) della Sesta direttiva comunitaria nel senso che il destinatario di una prestazione di servizi di consulenza – un soggetto passivo stabilito in altro Stato membro, che svolge allo stesso tempo attività economiche ed attività che esulano dal campo di applicazione dell’Iva – va considerato come avente la qualità di soggetto passivo, anche quando la prestazione viene utilizzata per il fabbisogno di sole attività fuori campo. Ne deriva che il prestatore comunitario non deve assoggettare ad Iva nel suo Paese il servizio di consulenza reso; mentre il committente comunitario, munito di partita Iva nel Paese dove è stabilito, è tenuto ad assolvere l’imposta con il meccanismo del reverse charge, come da articolo 17, comma 3, del Dpr n. 633/72.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

ZES Marche e Umbria: via libera al rilancio economico

05/08/2025

Reddito di lavoro autonomo: l'analisi della Fondazione studi

05/08/2025

Più tempo per codice dello spettacolo, contratti di lavoro e equo compenso

05/08/2025

Concorso Giustizia 2025: 2.970 posti per funzionari e assistenti

05/08/2025

Approvato DDL semplificazioni: novità su fisco, burocrazia e ambiente

05/08/2025

Giustizia civile: 500 giudici da remoto e organici potenziati

05/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy