Corte Ue: la cessione del pacchetto di azioni ammette la detrazione Iva sulle spese dell’operazione

Pubblicato il 30 ottobre 2009

L’operazione posta in essere da una società controllante che cede l’attività di una sua filiale, di cui detiene il 100% del controllo, attraverso la vendita di tutte le azioni, va parificata alla cessione di azienda. Pertanto ai fini Iva l’operazione è rilevante in quanto costituisce attività economica rientrante nell’ambito di applicazione della sesta direttiva Iva (77/388/CEE).

Lo affermano i giudici della Corte di giustizia Ue nella causa C-29/08 del 29 ottobre 2009, specificando che nella giurisprudenza costante della medesima Corte di norma il trasferimento di azioni, ossia l’acquisto, la mera detenzione e la mera vendita di titoli negoziabili, non rientrano nel novero delle attività economiche che assumono importanza ai sensi della sesta direttiva; però è anche vero che la stessa Corte ha sostenuto come le tali operazioni saranno considerate rilevanti ai fini dell’IVA quando vengono effettuate nell’ambito di un’attività commerciale di negoziazione di titoli, “al fine di realizzare un’interferenza diretta o indiretta nella gestione delle imprese in cui si è realizzato l’acquisto di partecipazioni, o quando costituiscono il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile”.

Nel caso di specie si verifica ciò in quanto la società in discorso aveva il controllo del gruppo industriale ed interferiva nella gestione della filiale e della società controllata, fornendo dietro corrispettivo diversi servizi di natura amministrativa, contabile e commerciale per i quali era debitrice dell’IVA. Inoltre la sentenza afferma che la vendita di azioni da parte della controllante, essendo direttamente vincolata e necessaria all’attività economica imponibile della stessa, costituisce operazione esente dall’IVA.

Con rifermento alle spese sostenute per la cessione, sarà possibile effettuare la detrazione dell’Iva pagata a monte se è presente un nesso diretto e immediato tra le spese relative a tali prestazioni e il complesso delle attività economiche del soggetto d’imposta. Sarà il giudice del rinvio a stabilire se le spese sostenute possano essere incluse nel prezzo delle azioni vendute, quindi non detraibili, o se invece possano essere detratte qualora si accerti che siano ricomprese tra gli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni rientranti nelle attività economiche del soggetto passivo.

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