Corte Ue sulla normativa italiana in materia di responsabilità dei magistrati

Pubblicato il 25 novembre 2011 Secondo i giudici europei della Corte di giustizia – causa C-379/10, sentenza del 24 novembre 2011 – la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi alla stessa incombenti per violazione del diritto dell’Unione in considerazione dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati. I punti censurati dalla Corte europea riguardano l'esclusione di qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, nonché la limitazione di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave.

Su tale ultimo punto viene sottolineato che “se è pur vero che non si può escludere che il diritto nazionale precisi i criteri relativi alla natura o al grado di una violazione, criteri da soddisfare affinché possa sorgere la responsabilità dello Stato in un’ipotesi di tal genere, tali criteri non possono, in nessun caso, imporre requisiti più rigorosi di quelli derivanti dalla condizione di una manifesta violazione del diritto vigente”.

Per quel che riguarda la normativa italiana – si legge nel testo della decisione – la Commissione ha fornito elementi sufficienti dai quali emerge che la condizione della “colpa grave” viene interpretata dalla suprema Corte di cassazione in termini tali che finisce per imporre requisiti più rigorosi di quelli derivanti dalla condizione di “violazione manifesta del diritto vigente”.
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