Festività e ex festività: come elaborare la busta paga di novembre

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Nella predisposizione del Libro Unico del Lavoro, datori di lavoro e professionisti sono chiamati a gestire il trattamento economico spettante per la festività del 1° novembre e per l’ex festività o festività soppressa del 4 novembre. Ciò, sempreché nel mese di novembre non ricadano eventuali festività patronali.

Le regole per la corretta determinazione del trattamento economico-normativo variano in funzione non solo dell’eventuale prestazione resa nella giornata festiva, ma anche del sistema utilizzato per la determinazione della paga mensile spettante e delle disposizioni del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

Quanto alla festività abrogata del 4 novembre, la generalità dei contratti collettivi riconosce un trattamento economico aggiuntivo pari a quello contrattualmente previsto per le festività cadenti di domenica. Ma non mancano le eccezioni.

La festività del 1° novembre (Ognissanti)

Per quanto concerne la festività del 1° novembre, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore la c.d. normale retribuzione giornaliera, anche nel caso in cui la prestazione lavorativa non venga resa.

La determinazione della retribuzione spettante segue le ordinarie regole vigenti per la retribuzione delle festività e sarà, dunque, opportuno distinguere le fattispecie in cui il prestatore di lavoro è retribuito in misura fissa mensile (c.d. sistema di paga mensilizzata) ovvero in relazione alle ore di lavoro effettivamente prestate (c.d. sistema di paga oraria).

Per ciascuno dei due sistemi sopracitati, è necessario tenere a mente la “cadenza” della festività: se in giornata lavorativa, non lavorativa o di riposo (generalmente la domenica).

In particolare, per i lavoratori retribuiti con il sistema di paga mensilizzata, la retribuzione del mese, anche in presenza di festività, rimane invariata, fatta eccezione per il solo caso in cui la festività sia coincidente con la domenica o altra giornata di riposo. In tal caso, infatti, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre alla normale retribuzione mensile, una ulteriore quota giornaliera di retribuzione (generalmente 1/26) a titolo di “Festività non goduta”.

Attenzione
Per i sistemi di paga fissa mensile, salvo diversa previsione del contratto collettivo, il diritto alla percezione dell’ulteriore quota giornaliera della retribuzione relativa alla festività coincidente con la giornata di domenica/riposo non si configura nel caso in cui la giornata festiva coincida con il sabato (o altra giornata) non lavorativa (nelle ipotesi di c.d. settimana corta).

Per i dipendenti retribuiti ad ore, le festività infrasettimanali godute sono retribuite sempre con la normale retribuzione globale giornaliera, ma ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale di lavoro oppure a 1/5 nel caso di adozione della settimana “corta”.

Nota Bene
È opportuno evidenziare che diversi CCNL prevedono che, per i giorni festivi, venga corrisposta ai lavoratori retribuiti con sistema di paga oraria, la medesima retribuzione che avrebbero percepito se quel giorno avessero lavorato secondo l’orario “normale” programmato.

A titolo esemplificativo, per l’anno 2025, atteso che il 1° novembre cade di sabato:

  • al lavoratore retribuito con il sistema di paga mensilizzata, per il quale la giornata di sabato è “non lavorativa” (es. settimana corta), salvo diverse indicazioni contrattuali, non vi è alcun trattamento retributivo aggiuntivo dovendosi intendere la festività in argomento già retribuita nell’importo fisso mensile;
  • al lavoratore retribuito con il sistema di paga mensilizzata, per il quale la giornata di sabato è “lavorativa”, è necessario verificare se è stata resa o meno la prestazione lavorativa. Nella prima ipotesi, spetta al lavoratore la maggiorazione per lavoro festivo e/o il riconoscimento della festività non goduta, a seconda delle disposizioni del CCNL. Nel secondo caso, la festività in argomento non dà diritto ad alcun trattamento retributivo aggiuntivo rispetto all’importo fisso mensile;
  • al lavoratore retribuito con il sistema di paga mensilizzata, per il quale la giornata di sabato è “di riposo” (settimana lavorativa dalla domenica al venerdì), spetta, oltre al trattamento economico fisso mensile, una ulteriore giornata retribuita (c.d. 27esima giornata) a titolo di “festività non goduta”;
  • al lavoratore retribuito con il sistema di paga oraria, per il quale la giornata di sabato è “non lavorativa” (es. settimana corta), salvo diverse indicazioni contrattuali, non vi è alcun trattamento retributivo aggiuntivo;
  • al lavoratore retribuito con il sistema di paga oraria, per il quale la giornata di sabato è “lavorativa”, è necessario verificare se è stata resa o meno la prestazione lavorativa. Nella prima ipotesi. spetta al lavoratore la maggiorazione per lavoro festivo e/o il riconoscimento della festività non goduta, a seconda delle disposizioni del CCNL. Nel secondo caso, la festività in argomento deve essere retribuita come “festività goduta” nella misura corrispondente alle ore che effettivamente dovevano essere prestate in quella specifica giornata;
  • al lavoratore retribuito con il sistema di paga oraria, per il quale la giornata di sabato è “di riposo” (settimana lavorativa dalla domenica al venerdì), spetta un importo a titolo di “festività non goduta” quantificabile nella misura di 1/6 dell’orario settimanale.

Cadenza festività

Paga mensilizzata

Paga oraria

Festività infrasettimanale in giornata lavorativa

Nessun ulteriore compenso

Festività goduta pari alla retribuzione oraria moltiplicata per le ore previste dal “normale” orario di lavoro

Festività cadente di sabato non lavorativo o altra giornata non lavorativa

Nessun ulteriore compenso

Nessun ulteriore compenso

Festività cadente di domenica o in altra giornata di riposo

Festività non goduta pari ad un’ulteriore giornata (generalmente 1/26)

Festività non goduta pari alla retribuzione oraria moltiplicata per 1/6 dell’orario settimanale

 

Attività lavorativa in giorno festivo

I lavoratori subordinati che prestano la propria opera in una giornata festiva hanno diritto a ricevere, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. La predetta maggiorazione è generalmente disciplinata dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. Rimane comunque garantito al lavoratore il diritto al trattamento economico per la festività.

Nota Bene
La prestazione di lavoro nelle festività infrasettimanali individuate dalla legge n. 260/1949, deve essere necessariamente concordata con il lavoratore e non può essere imposta dal datore di lavoro. Ciò posto, l’eventuale rifiuto del dipendente alla richiesta datoriale di svolgere attività lavorativa in giornata festiva (dovendosi intendere esclusa da tale fattispecie l’attività lavorativa svolta nelle giornate di domenica) non può costituire illecito disciplinare, sia esso punito con la sanzione espulsiva o con altra sanzione conservativa.
Laddove il CCNL applicato al rapporto di lavoro escluda la possibilità per il lavoratore di rifiutarsi, salvo che per comprovato motivo, di svolgere lavoro festivo, invece, il datore di lavoro è legittimato ad avviare un procedimento disciplinare.

Festività ed altri eventi sospensivi del rapporto di lavoro

Il trattamento stabilito per le festività va corrisposto per intero al lavoratore, ai sensi dell’art. 2, legge 31 marzo 1954, n. 90, anche se lo stesso sia assente dal lavoro per i seguenti motivi:

  • infortunio, malattia, congedo di maternità o congedo parentale;
  • ferie e permessi, nonché assenze per giustificati motivi;
  • sospensione parziale dell’attività lavorativa con diritto alla percezione degli ammortizzatori sociali.
Attenzione
Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa con ricorso agli ammortizzatori sociali, in ottemperanza all’art. 3, legge 31 marzo 1954, n. 90, l’Istituto previdenziale (messaggio 12 giugno 2009, n. 13552) ha precisato che:
  • per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, le festività civili, nazionali e religiose, non comportano in ogni caso riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali, atteso che la retribuzione predeterminata si riferisce a tutte le giornate lavorative del mese e non subisce alcuna variazione per la circostanza che alcune di queste giornate coincidano con le festività. In tal senso le ore attinenti alle festività possono essere incluse nel numero delle ore integrabili;
  • per i lavoratori retribuiti non in misura fissa, ma in rapporto alle ore, in base al combinato disposto di cui agli artt. 1 e 2 della legge 31 marzo 1954, n. 90, le festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro. Pertanto, nella determinazione delle ore integrabili non vanno comunque considerate a carico dell’INPS le ore inerenti a tali festività che cadono nel corso della settimana. Altresì sono da considerare non integrabili le ore relative alle festività (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) infrasettimanali quando ricadono nell'ambito delle prime due settimane di sospensione, essendo per legge (art. 3 della legge 31 marzo 1954, n. 90) assicurata la retribuzione a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori suddetti. Sono invece da calcolare come ore integrabili quelle relative alle citate rimanenti festività, quando queste non sono pagate (sempre in virtù dell'art. 3 della legge 31 marzo 1954, n. 90) dal datore di lavoro a causa del prolungarsi della sospensione oltre le prime due settimane.

Ex festività del 4 novembre

Con la legge 5 marzo 1977, n. 54, cessano di essere considerate festive agli effetti civili le seguenti giornate: San Giuseppe (19 marzo); Ascensione (data mobile); Corpus Domini (data mobile); SS. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno). La medesima norma ha altresì abrogato la celebrazione della festa nazionale della Repubblica (2 giugno), poi ripristinata dal 2001 (legge n. 336/2000) e della festa dell’Unità nazionale (4 novembre).

In luogo delle quattro festività abrogate, meglio note come ex festività, i contratti collettivi riconoscono, generalmente, 32 ore di permessi individuali.

Quanto all’ex festività del 4 novembre, invece, mai ripristinata, i contratti collettivi, generalmente, prevedono che sia considerata ai fini del trattamento economico spettante, alla medesima stregua delle festività cadenti di domenica. Resta inteso che i contratti collettivi, anche di secondo livello, possono prevedere un trattamento diverso per la citata festività del 4 novembre, ad esempio, riconoscendo ulteriori ore di permessi retribuiti.

Quanto alla festività del 4 novembre, si riportano, nella seguente tabella, le disposizioni dei CCNL più comuni.

CCNL

Trattamento economico-normativo – 4 novembre

Abbigliamento industria

Il compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto per la festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, verrà corrisposto in occasione del godimento delle riduzioni di orario di lavoro. Resta a carico dell'azienda la differenza tra detti compensi e la retribuzione corrispondente alle riduzioni predette.

Agenzie di viaggio - Confcommercio

Al lavoratore chiamato a prestare servizio nella predetta giornata spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordinato, stante la precedente normativa del settore, alle esigenze aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo. Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non venga chiamato a prestare servizio nella suddetta giornata. Al lavoratore assente nella stessa giornata per riposo settimanale dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.

Alberghi - Confcommercio

Al lavoratore chiamato a prestare servizio nella predetta giornata spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordinato, stante la precedente normativa del settore, alle esigenze aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo. Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non venga chiamato a prestare servizio nella suddetta giornata. Al lavoratore assente nella stessa giornata per riposo settimanale dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.

Alimentari artigianato

Retribuita come festività coincidente con la domenica.

Alimentari industria

Il lavoratore beneficerà del trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica.

Barbieri e parrucchieri

La festività civile (4 novembre) spostata alla domenica verrà retribuita con un importo pari a 1/26 della retribuzione mensile.

Commercio - Confcommercio

Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della Legge 5/3/1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

Farmacie

Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva, ai sensi dell’art. 1, 2° comma, della Legge 5 marzo 1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

Gas

La soppressione agli effetti civili della festività del 4 novembre verrà compensata, per tutti i lavoratori, con il pagamento di un importo pari a quello definito per le festività coincidenti con la domenica o, in alternativa, con un permesso giornaliero.

Metalmeccanica artigiani

Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione è spostata alla domenica precedente (4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica.

Metalmeccanica industria

Per quanto riguarda la festività (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

Pubblici esercizi

Al lavoratore chiamato a prestare servizio nella predetta giornata spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordinato, stante la precedente normativa del settore, alle esigenze aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo. Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non venga chiamato a prestare servizio nella suddetta giornata. Al lavoratore assente nella stessa giornata per riposo settimanale dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.

Pulizia – Multiservizi

Per quanto riguarda la festività civile (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, fermo restando che nessun compenso aggiuntivo compete nel caso di prestazione effettuata nel giorno di calendario 4 novembre.

Studi professionali – Confprofessioni

In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica o altra festività, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio. Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della Legge 5/3/1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto al comma precedente.

 

QUADRO NORMATIVO

Legge 5 marzo 1977, n. 54

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