Così il “terzo” dichiarante

Pubblicato il 01 settembre 2008 La Cassazione, con la sentenza n. 21210/08 del 6 agosto 2008 della sezione tributaria, ha annullato una decisione della Commissione tributaria della Regione Campania che per l’asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni di terzi aveva accolto il ricorso di un contribuente contro un avviso di rettifica Iva. I giudici della Suprema corte spiegano, nella sentenza, che anche se le dichiarazioni di terzi inserite dai verificatori nei Pvc non hanno natura di prova testimoniale “possono essere utilizzate quando abbiano trovato ulteriore riscontro nelle risultanze dell’accesso diretto dei verbalizzanti e non siano specificamente smentite dalla controparte”. Tale utilizzo non viola il principio della “parità delle armi” del giusto processo (articolo 111 della Costituzione), poiché anche il contribuente può produrre documenti contenenti dichiarazioni rese da terzi con il medesimo valore probatorio in sede extraprocessuale.
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