Costruttori agevolati solo se l'edificio è stato sanato

Pubblicato il 22 aprile 2009
Con sentenza n. 9383 del 21 aprile 2009, la Cassazione ha respinto il ricorso avanzato da una cooperativa edilizia contro la decisione con cui la commissione regionale della Campania aveva ritenuto illegittima la concessione del beneficio dell'Iva agevolata in quanto non era stata ancora ottenuta la sanatoria sull'immobile realizzato. I giudici di legittimità, in proposito, hanno spiegato che, per effetto dell'art. 41-ter della legge n. 1150 del 1942, il riconoscimento del beneficio fiscale dell'aliquota Iva agevolata, è subordinato e/o condizionato all'effettivo rilascio di un provvedimento di sanatoria delle difformità edilizie ostative riscontrate. L'applicazione dell'aliquota agevolata in materia di Iva, continua la Corte, “costituisce un'eccezione alle normali disposizioni in materia di aliquota ordinaria e per la sua applicazione è il contribuente che deve provare l'esistenza dei presupposti”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Riordino della tassazione dei redditi dei terreni: primi chiarimenti

18/09/2025

ISCRO: come prepararsi alla scadenza del 31 ottobre

18/09/2025

Regole nuove sui redditi agricoli e fondiari

18/09/2025

Avviso 2/2025 Terzo Settore: al via i finanziamenti per progetti di rilevanza nazionale

18/09/2025

Contributo forfettario per negoziazioni paritetiche: presentazione delle richieste

18/09/2025

Polizze agricole: proroga termini PAI e SGR al 30 settembre 2025

18/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy