Con la sentenza n. 31945 del 22 luglio 2015, la Corte di cassazione, Terza sezione penale, ha precisato che, in materia di reati edilizi, non ogni costruzione abusiva è tale da incidere sull’assetto del territorio.
La concreta lesione, ossia, deve essere dimostrata di volta in volta in rapporto alla fattispecie concreta.
In tale contesto, il giudice di merito deve verificare, nel rispetto dei principi di adeguatezza e gradualità della misura cautelare che intenda applicare ed insiti nella previsione dell’articolo 321 del Codice di procedura penale, se l’aggravamento o la protezione delle conseguenze del reato possano essere evitati con l’adozione di misure meno invasive.
In particolare, il provvedimento di sequestro preventivo non deve essere inutilmente “vessatorio”, ma va limitato “alla cosa o alla parte della cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato e deve essere disposto nei limiti in cui il vincolo imposto serve a garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato”.
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