Covid 19, prorogata la sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili

Pubblicato il 08 giugno 2022

L’Inail rende nota la proroga al prossimo 31 luglio delle disposizioni sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili in caso di contagio da virus Covid 19, disposta dal DL 24/2022, convertito in L. 52/2022.

Sorveglianza sanitaria eccezionale, modalità di attuazione

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale consiste in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come fragili, vale a dire coloro che, per immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

La nozione di fragilità va pertanto individuata in quelle condizioni di salute che, per patologie preesistenti, potrebbero portare in caso di contagio ad un esito più grave o addirittura letale.

I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente, di cui all’art. 18, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008, possono quindi, sino al 31 luglio 2022, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online presente sul sito istituzionale denominato “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, accessibile dagli utenti muniti di Spid, Cns o Cie.

Nel caso di delega ad altro soggetto, il datore di lavoro deve inoltre compilare ed inoltrare il modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.

Una volta inoltrata la richiesta, l’Inail individua il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore, che esprime il giudizio di idoneità e definisce le indicazioni per l’adozione di soluzioni cautelative per la salute delllo stesso, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Una volta inviato detto giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve poi una comunicazione con l’avviso di emissione della fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata, pari a € 50,85.

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