Covid: tamponi rapidi e sierologici effettuati solo in farmacia? Scelta legittima

Pubblicato il 11 luglio 2022

Per la Corte costituzionale, è legittima e non irragionevole la scelta del legislatore di consentire solamente alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici Covid19: rientra nella sfera della sua discrezionalità.

Tale decisione non risulta censurabile, atteso che essa si fonda, essenzialmente, sull’inserimento delle farmacie nell’organizzazione del SSN, che già consente loro di condividere con le autorità sanitarie procedure amministrative finalizzate a fronteggiare situazioni ordinarie ed emergenziali, anche attraverso il trattamento di dati sensibili in condizioni di sicurezza.

Così, anche se in entrambe queste attività deve essere assicurata la presenza di farmacisti abilitati, tra le parafarmacie e le farmacie permangono significative differenze, che impediscono di affermare di essere davanti a identiche situazioni giuridiche, meritevoli di uno stesso trattamento normativo.

E' sulla scorta di tali motivi che la Consulta, con sentenza n. 171 dell'8 luglio 2022, ha giudicato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar delle Marche rispetto all’articolo 1, commi 418 e 419, della Legge n. 178/2020, con riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.   

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