Il Concordato Preventivo Biennale (CPB), istituito con il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 e successivamente modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 (il cosiddetto “Decreto correttivo”), permette ai contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) di stipulare un’intesa con l’Amministrazione finanziaria. Tale accordo nasce dalla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate per la determinazione biennale del reddito prodotto dall’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni, ai fini delle imposte dirette, nonché del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.
La disciplina e gli obiettivi del CPB sono delineati negli articoli 6-19 del D.lgs. 13/2024, come aggiornati dal D.lgs. 81/2025: si tratta, in sostanza, di un patto di collaborazione che stabilisce in anticipo, per due anni fiscali, la base imponibile e il valore della produzione IRAP.
Con la Circolare n. 9 del 24 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi e indicazioni pratiche sull’applicazione del Concordato Preventivo Biennale, integrando quanto già espresso con la precedente circolare 18/E/2024. L’attenzione è rivolta soprattutto al biennio 2025-2026, dal quale restano esclusi i contribuenti in regime forfettario.
Il CPB, dunque, consente a chi applica gli ISA di concordare preventivamente con il Fisco la determinazione del reddito imponibile e della base imponibile IRAP per due esercizi consecutivi.
Per il biennio 2025-2026 possono entrare nel Concordato Preventivo Biennale tutti i contribuenti che nel 2024 hanno svolto in modo prevalente un’attività economica nei settori dell’agricoltura, dell’industria manifatturiera, dei servizi, delle professioni o del commercio.
È però necessario che, per queste attività, siano stati approvati gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità).
ATTENZIONE: Non possono partecipare al nuovo concordato coloro che hanno già aderito al CPB relativo al periodo precedente, cioè al biennio 2024-2025.
Secondo quanto stabilito dal provvedimento del 24 aprile 2025, l’adesione al CPB per il biennio 2025-2026 potrà essere effettuata con due differenti modalità:
Il Decreto correttivo ha modificato l’articolo 9 del Decreto 13/2024 inserendo nuove regole che fissano soglie massime per le proposte rivolte ai soggetti con elevata affidabilità fiscale.
La proposta del Fisco non può superare una certa percentuale del reddito dichiarato nell’anno precedente (rettificato secondo gli articoli 15 e 16 del Decreto CPB). Le soglie dipendono dal livello di affidabilità fiscale (punteggio ISA):
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Affidabilità (ISA) |
Aumento massimo consentito |
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10 |
+10% |
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da 9 a <10 |
+15% |
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da 8 a <9 |
+25% |
I limiti sopra indicati non valgono se la proposta di reddito risultante risulta più bassa rispetto ai valori medi di settore calcolati secondo la metodologia prevista dall’art. 9, comma 1, del Decreto CPB.
Le stesse regole valgono anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
In pratica: più alta è l’affidabilità fiscale del contribuente, più contenuta sarà la crescita massima del reddito proposto dal concordato, con l’obiettivo di premiare i soggetti più virtuosi.
Le società di capitali che vogliono aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2025-2026 devono affrontare un percorso particolarmente attento e strutturato. Per queste realtà, spesso caratterizzate da volumi operativi rilevanti e da un’organizzazione complessa, è fondamentale garantire la massima coerenza tra dati contabili, fiscali e dichiarativi.
La scadenza del 30 settembre 2025 rappresenta un momento chiave: entro tale termine occorre non solo formalizzare l’adesione, ma soprattutto assicurarsi che i controlli interni, le riconciliazioni e le verifiche preventive siano stati eseguiti in modo puntuale. La mancata attenzione a questi aspetti può determinare la decadenza dal concordato, con conseguenze fiscali e operative rilevanti.
Prima di accedere al CPB, le società devono garantire la piena coerenza delle proprie informazioni economico-fiscali. In particolare occorre:
Queste verifiche preventive rappresentano il primo passo per ridurre al minimo il rischio di errori che potrebbero compromettere l’adesione.
Uno degli aspetti più delicati è la possibilità di perdere i benefici del concordato. La normativa prevede che scostamenti superiori al 30% tra i dati dichiarati e quelli effettivi possano determinare la decadenza.
Anche omissioni o irregolarità significative, rilevate già in fase istruttoria, portano all’inefficacia del CPB. Inoltre, se l’attività svolta cambia radicalmente nel biennio rispetto al periodo precedente, il concordato cessa di avere effetto.
Un chiarimento importante arriva dall’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 236 del 10 settembre 2025): il semplice aggiornamento del codice ATECO non fa decadere dal CPB, a meno che non implichi un effettivo cambio di attività.
Per ridurre i rischi e mantenere la validità del CPB, le società di capitali dovrebbero adottare alcune cautele operative:
In questo modo è possibile prevenire contestazioni e assicurare la continuità dell’adesione al concordato.
L’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) è riservata ai contribuenti soggetti all’applicazione degli ISA. Tuttavia, viene esclusa la possibilità di accedere al CPB per coloro che presentano debiti fiscali o contributivi relativi ad anni precedenti.
Per debiti tributari amministrati dall’Agenzia delle Entrate si intendono quelli derivanti da:
Per il biennio 2025-2026, rilevano solo i debiti che al 31 dicembre 2024 risultino definitivi, ossia confermati da sentenza passata in giudicato oppure non più contestabili. Non sono invece ostativi quelli ancora nei termini di pagamento, di impugnazione o oggetto di contenzioso.
Accesso con debiti inferiori a 5.000 euro
Resta comunque possibile aderire al CPB se, entro i termini di adesione, il contribuente estingue i debiti in modo che l’importo residuo (inclusi interessi e sanzioni) non superi i 5.000 euro complessivi.
Secondo la FAQ n. 9 dell’8 ottobre 2024, ai fini di questa soglia si considerano insieme sia i debiti contributivi sia quelli fiscali verso l’Agenzia delle Entrate. Non vengono invece inclusi i debiti sospesi o rateizzati, fino a quando restano validi i benefici concessi dai relativi provvedimenti.
Momento della verifica
La valutazione della situazione debitoria deve essere fatta con riferimento all’anno precedente al biennio oggetto del concordato: quindi, per chi intende aderire al CPB 2025-2026, il controllo va effettuato al 31 dicembre 2024.
Chi desidera rimuovere la causa ostativa deve provvedere al pagamento del debito (o della parte eccedente la soglia di 5.000 euro) prima di accettare la proposta di concordato.
Il patto fiscale previsto dal Concordato Preventivo Biennale (CPB) perde efficacia, con effetto ex tunc (cioè sin dall’origine), nei seguenti casi.
La soglia del 30%
Il limite del 30% si applica a diverse ipotesi:
Termini di accertamento
Per quanto riguarda i controlli, i termini decadenziali per l’accertamento nei confronti dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB sono prorogati al 31 dicembre 2027 (art. 12-ter, comma 2, L. 108/2025). In questo modo, l’Amministrazione finanziaria conserva lo stesso arco temporale ordinario a disposizione per effettuare le verifiche.
Per una società di capitali che vuole accedere ai vantaggi del Concordato Preventivo Biennale (CPB), è fondamentale adottare alcune misure di controllo e gestione:
Il rispetto di queste cautele consente di ridurre al minimo il rischio di decadenza e di preservare i benefici del CPB per l’intero biennio 2025-2026.
La revoca di un’adesione già accettata deve avvenire esclusivamente online, rispettando gli stessi termini fissati per l’adesione iniziale.
Per revocare l’opzione è necessario compilare il Modello CPB 2025/2026, riportando:
La comunicazione della revoca va trasmessa con un invio separato, allegando il frontespizio del modello Redditi 2025. In tale frontespizio deve essere barrata la casella “Comunicazione CPB” e inserito il codice “2”, che identifica l’opzione di revoca.
NOTA BENE: Questa comunicazione ha valore solo ai fini del CPB e non sostituisce la dichiarazione dei redditi. L’invio del frontespizio per aderire o revocare non esonera dunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione annuale completa.
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