Crediti ancorati al maggior danno

Pubblicato il 01 agosto 2008

La Corte di Cassazione a Sezioni unite, con sentenza n. 19499/08, si è pronunciata, in tema di maggior danno subito dal creditore (art. 1224, comma 2 c.c.), su una vicenda che vedeva coinvolto un ente previdenziale condannato dal giudice di merito alla restituzione dei contributi indebitamente versati da una società. Secondo l'ente, in particolare, non era stato provato il maggior danno subito dalla società. Un primo orientamento giurisprudenziale, in merito, ritiene necessario che il creditore, al fine di ottenere il risarcimento per tale tipo di danno, sia tenuto a fornire la prova dello stesso; secondo altro orientamento, l'interessato deve solo limitarsi a fornire dati personali e, attraverso questi, sarà poi valutato il danno effettivo. La Cassazione a Sezioni unite è intervenuta a dirimere tale contrasto giurisprudenziale, statuendo che il maggior danno debba essere riconosciuto, in via presuntiva, a favore del creditore istante e che lo stesso debba essere individuato nell'eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi ed il saggio degli interessi legali annualmente determinato. In ogni caso, è sempre consentito al debitore provare che il danno subito dal creditore sia, in realtà, inferiore.

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