La Corte di cassazione si è pronunciata in ordine ai crediti vantati nei confronti del condominio e al relativo recupero da parte del creditore.
Quest’ultimo – è stato, in particolare, precisato - se dispone di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, può procedere all'espropriazione di tutti i beni condominiali, inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea condominiale.
In questo caso, può procedere nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi.
Il principio di diritto è stato enunciato dalla Terza sezione civile, con sentenza n. 12715 del 14 maggio 2019, rispondendo affermativamente alla questione lei sottoposta circa la possibilità, per il creditore del condominio, di procedere con l’espropriazione dei crediti del condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti.
Nella vicenda esaminata, gli Ermellini hanno confermato il rigetto, per inammissibilità, dell’opposizione all’esecuzione promossa dal condominio e da uno dei condomini, rispetto al pignoramento presso terzi che quest’ultimo aveva subito ad iniziativa di un creditore del condominio.
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