Con l’atto di indirizzo pubblicato il 1° luglio 2025 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze individuati alcuni importanti criteri per distinguere i crediti di imposta inesistenti da quelli non spettanti. Il tema, benché oggetto di riforma da parte dal D.lgs. n. 87/2024 sia sul versante sanzionatorio che in merito alle definizioni delle due tipologie di crediti, presentava ancora diverse criticità. Così, il ministero, con l’atto di indirizzo ha cercato di fornire una chiave di lettura della novella norma.
Relativamente al disconoscimento del credito, si rientra nella non spettanza se, fermo restando la presenza dei requisiti oggetti e soggettivi normativamente previsti, il credito di imposta "difetta di ulteriori elementi o qualità individuate da fonti tecniche di dettaglio non specificamente richiamate dalla normativa, primaria e secondaria, dell'agevolazione".
Riguardo i crediti “inesistenti”, invece, l’attuale definizione risulta circoscritta, da un lato, ai crediti carenti (in tutto o in parte) dei requisiti oggettivi o soggettivi indicati nella norma di riferimento e, dall’altra, ampliata a ricomprendere eventuali crediti inesistenti rilevati anche in occasione dei controlli automatici o formali della dichiarazione. Per questi, in particolare, tenuto conto delle indicazioni della sentenza 34419/2023 della Corte di Cassazione - viene precisato che sono ricondotti in tale ambito i crediti che difettano dei presupposti “costitutivi” del credito, che possono attenere tanto al soggetto che fruisce dell'agevolazione quanto all'oggetto dell'agevolazione. Il credito d’imposta potrebbe, in altri termini, rivelarsi “inesistente”:
Nell’atto di indirizzo si precisa, inoltre, che i requisiti oggettivi e soggettivi (in assenza dei quali il credito è “inesistente”) devono essere indicati da fonti del diritto primarie o secondarie (decreti ministeriali o regolamenti) se espressamente richiamate dalla disciplina istitutiva del credito.
Non rilevano, invece, eventuali ulteriori fonti di dettaglio come ad esempio manuali tecnici, che non siano oggetto di esplicito richiamo nella norma istitutiva o nelle fonti secondarie che ne completano la disciplina ovvero per i quali il rinvio sia operato solo genericamente e non specificamente.
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