Crediti inesistenti, maxi-sanzione

Pubblicato il 19 febbraio 2009 Dopo la pubblicazione del decreto legge incentivi, il Fisco intensifica il controllo sulla compensazione con crediti inesistenti. Il quadro, già contenuto nel decreto anti crisi, vede aumentare le sanzioni e allungare i tempi di prescrizione. La sanzione prevista per chi utilizza in compensazione crediti inesistenti, oltre la soglia dei 50mila euro per anno solare, viene determinata nella misura del 200% dei crediti compensati. Il Dl 185/08 ha, poi, allungato i termini di decadenza per la notifica dell’atto emesso dall’Ufficio a seguito di controllo in presenza di credito inesistente utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/97. Pertanto, da ora, l’atto di recupero del credito potrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui vi è stato l’utilizzo, indipendentemente dal fatto che si superi o meno la soglia di rilevanza penale della compensazione indebita. In caso di mancato pagamento delle somme indicate nell’atto di recupero dell’agenzia delle Entrate è, poi, prevista la loro iscrizione a ruolo e, nello specifico, mediante ruolo straordinario. Per quanto riguarda il termine di pagamento assegnato dall’Ufficio, l’articolo 27, sancisce che non può comunque essere inferiore a 60 giorni.
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