Crediti inesistenti non sanzionabili

Pubblicato il 25 aprile 2006

tributaria regionale del Lazio, nella sentenza 131/29/2006, del 22 marzo 2006, sostiene che il contribuente che non abbia successivamente utilizzato il credito Iva richiesto erroneamente in sede di dichiarazione annuale non incorre in irregolarità sanzionabili. Ovvero: in dipendenza di un errore che si sia risolto senza arrecare pregiudizio per l’Erario, la fattispecie sostanzia una semplice irregolarità formale che, in applicazione dello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000), non richiede l’applicazione di sanzioni. Il riferimento normativo è l’articolo 3, comma 2, del decreto 472/1197, a norma del quale “nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Enasarco: c’è tempo fino al 20 maggio

12/05/2025

CDM. Riforma fiscale locale: più autonomia, semplificazioni e nuovi incentivi

12/05/2025

Diritto di opzione e modalità di esercizio

12/05/2025

Assonime: novità sui conferimenti d’azienda e di partecipazioni

12/05/2025

Incentivo al posticipo del pensionamento: l’INPS sulla verifica dei requisiti

12/05/2025

Bullismo e cyberbullismo: nuove misure del Governo a tutela dei minori

12/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy