Crediti per gratuito patrocinio in compensazione. CU da parte del Tribunale

Pubblicato il 30 luglio 2019

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla corretta certificazione dei crediti per gratuito patrocinio utilizzati in compensazione.

Compensi per gratuito patrocinio come redditi di lavoro autonomo

I compensi per gratuito patrocinio, anche se non assoggettati a ritenuta d’acconto in quanto utilizzati in compensazione e non materialmente pagati, costituiscono redditi di lavoro autonomo imponibili per gli avvocati percipienti che saranno tenuti a dichiararli.

Difatti, il fatto che il tribunale non provveda al pagamento materiale dei crediti ammessi in compensazione e, conseguentemente, non applichi la ritenuta d’acconto IRPEF del 20 per cento, non fa venir meno la natura di reddito di lavoro autonomo delle somme in esame, né i relativi obblighi di certificazione in capo al Tribunale medesimo.

Obblighi di certificazione a carico del Tribunale

Il Tribunale, così, è tenuto a compilare le Certificazioni Uniche (CU) relative ai detti compensi, inviandole entro il 31 ottobre 2019.

Infatti, il termine ultimo per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle Certificazioni uniche 2019, ordinariamente previsto per il 31 marzo 2019, è stato fissato al 31 ottobre 2019.

E’ quanto si legge nella risposta AE n. 301 del 23 luglio 2019, resa in riscontro di un interpello presentato da un Tribunale al fine di ottenere chiarimenti in merito alla corretta modalità di certificazione dei compensi liquidati a titolo di gratuito patrocinio, ammessi alla compensazione.

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