Precisazioni della Corte di cassazione in ordine ai termini relativi all’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare.
Con sentenza n. 3872 del 17 febbraio 2020, la Prima sezione civile di Cassazione ha corretto un provvedimento in cui era stato affermato che il creditore sopravvenuto in una procedura fallimentare avesse la possibilità di insinuarsi al passivo non nel termine di dodici mesi dall'insorgenza del suo credito, ma in un indeterminato "tempo adeguato alle esigenze di celerità della procedura di accertamento del passivo".
Nel risolvere la questione rimessa al proprio vaglio, gli Ermellini hanno formulato apposito principio di diritto con cui è stata esclusa, in primo luogo, la soggezione dell'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare al termine di decadenza previsto dall'art. 101, commi primo ed ultimo, Legge fallimentare.
Tale insinuazione al passivo – hanno quindi spiegato - incontra comunque un limite temporale, che va individuato nel termine di un anno, espressivo dell'attuale sistema in materia, decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare.
Tutto ciò, “in coerenza e armonia” con il complessivo sistema di insinuazione attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 24 della Costituzione.
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