Crediti verso la Pa. Fissati i termini per il recupero

Pubblicato il 28 maggio 2015 Con la pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” n. 120 del 26 maggio, del decreto 11 marzo 2015, del ministero dell'Economia e delle finanze, si apportano modifiche ai termini per la richiesta di accesso al Fondo di garanzia sulla cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione.

Ai sensi del decreto 27 giugno 2014, in merito alle cessioni dei crediti vantati dai fornitori nei confronti della Pubblica Amministrazione, è stato stabilito che questi hanno facoltà di cedere pro soluto il proprio credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato a banche e a intermediari finanziari incassando quanto dovuto al netto di una percentuale di sconto che è fissata nella misura massima dell’1,90% in ragione d’anno. Lo sconto si riduce all’1,60% per gli importi eccedenti 50.000 euro di ammontare della cessione.

A fronte del mancato pagamento, anche parziale, del credito da parte della pubblica amministrazione, i soggetto garantiti, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento, devono trasmettere alla PA interessata l’intimazione al pagamento dell’ammontare del debito tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC.

Il termine per l’adempimento viene fissato, ai sensi del decreto 11 marzo 2015, decorsi 180 giorni dalla data della cessione ovvero dalla data indicata dalla pubblica amministrazione nella certificazione del credito, se questa è successiva a 180 giorni dalla data di cessione.
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