È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 il decreto legislativo n. 212 del 31 dicembre 2025, recante il recepimento nell’ordinamento nazionale della Direttiva (UE) 2023/2225 sui contratti di credito ai consumatori (cosiddetta CCD2). Il provvedimento costituisce un intervento organico di riforma della disciplina del credito al consumo e si inserisce nel quadro della legge di delegazione europea 2024.
Attraverso un ampio aggiornamento del Testo unico bancario (D.Lgs. n. 385/1993) e della normativa sugli intermediari del credito, il decreto adegua la regolazione vigente all’evoluzione dei prodotti finanziari, alla digitalizzazione dei processi e alle nuove modalità di concessione del credito, perseguendo un rafforzamento delle tutele e un più elevato livello di armonizzazione del mercato interno.
Il decreto legislativo n. 212/2025 definisce l’ambito di applicazione e le finalità della nuova disciplina nazionale in materia di credito ai consumatori, dando attuazione, come detto, alla Direttiva (UE) 2023/2225.
L’intervento normativo è fondato sui principi di trasparenza, correttezza dei comportamenti e responsabilizzazione degli operatori, con particolare attenzione agli obblighi informativi e alla valutazione del merito creditizio.
Il provvedimento assicura inoltre il coordinamento con la normativa previgente, superando la disciplina derivante dalla Direttiva 2008/48/CE (CCD) e garantendo continuità e coerenza sistematica dell’ordinamento nazionale.
L’articolo 1 del decreto legislativo n. 212/2025 introduce un complesso di modifiche al Testo unico bancario finalizzate ad adeguare la disciplina nazionale sul credito ai consumatori al nuovo quadro europeo delineato dalla Direttiva (UE) CCD2.
In primo luogo, il decreto realizza un’estensione della disciplina sul credito ai consumatori, ampliando l’ambito applicativo delle norme del TUB e includendo nuove fattispecie contrattuali e modalità di concessione del credito, anche in considerazione dell’evoluzione digitale dei servizi finanziari.
L’estensione della disciplina riguarda, in particolare:
A tali estensioni si accompagna l’introduzione di nuove definizioni e un adeguamento terminologico nel Testo unico bancario, finalizzati a ricomprendere le evoluzioni dei modelli di offerta del credito e a garantire chiarezza interpretativa, uniformità applicativa e coerenza sistematica della disciplina.
Il decreto rafforza inoltre le regole in materia di informazioni generali sui contratti di credito, imponendo ai finanziatori e agli intermediari l’obbligo di mettere a disposizione dei consumatori informazioni chiare, complete e facilmente accessibili.
Particolare rilievo assume il potenziamento degli obblighi informativi e della disciplina della pubblicità dei prodotti di credito, al fine di assicurare comunicazioni corrette, non ingannevoli e idonee a consentire un confronto consapevole tra le offerte disponibili.
In continuità con tale impostazione, l’articolo 1 interviene sugli obblighi precontrattuali, prevedendo modalità di comunicazione basate sul supporto durevole e rafforzando i chiarimenti che devono essere forniti al consumatore prima della conclusione del contratto.
Un elemento centrale della riforma è rappresentato dalla valutazione del merito creditizio del consumatore, che viene disciplinata in modo più stringente, anche con riferimento all’utilizzo di trattamenti automatizzati dei dati.
In tali ipotesi, il decreto introduce specifici obblighi di trasparenza decisionale, garantendo al consumatore un’adeguata informazione sui criteri adottati.
In caso di diniego del credito, sono rafforzati i diritti informativi del consumatore, con l’obiettivo di assicurare piena conoscibilità delle motivazioni alla base della decisione.
Il provvedimento disciplina inoltre la gestione delle difficoltà di pagamento e dell’inadempimento, imponendo ai finanziatori procedure improntate a correttezza e proporzionalità, nonché le regole sul rimborso anticipato, sul recesso e sulle modifiche contrattuali.
Completa il quadro l’aggiornamento del regime sanzionatorio del TUB, volto a garantire l’effettività delle nuove disposizioni.
L’articolo 2 del decreto legislativo n. 212/2025 interviene in modo organico sulla disciplina degli intermediari del credito, modificando il decreto legislativo n. 141/2010, al fine di adeguare il quadro regolatorio nazionale alle disposizioni della Direttiva CCD2.
Le modifiche riguardano in primo luogo i requisiti di abilitazione, iscrizione e vigilanza, con l’obiettivo di garantire elevati livelli di professionalità, correttezza e trasparenza nei rapporti con i consumatori.
Il decreto ridefinisce inoltre il perimetro applicativo per gli intermediari del credito e i creditori a titolo accessorio, chiarendo le condizioni alle quali tali soggetti operano e i relativi obblighi.
In attuazione delle opzioni previste dalla direttiva europea, sono introdotte deroghe specifiche per microimprese, piccole e medie imprese che concedono credito o svolgono attività di intermediazione a titolo accessorio, in presenza di determinate condizioni.
Un ruolo centrale è attribuito alla Banca d’Italia e all’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), quali autorità competenti per l’abilitazione, la vigilanza e l’applicazione uniforme della nuova disciplina.
L’articolo 3 del decreto legislativo n. 212/2025 reca una serie di modifiche di coordinamento alla normativa vigente, necessarie per assicurare la coerenza sistematica dell’ordinamento nazionale a seguito dell’introduzione della nuova disciplina sul credito ai consumatori.
In particolare, il decreto interviene con adeguamenti normativi correlati al credito al consumo, modificando e integrando disposizioni di settore al fine di evitare sovrapposizioni, lacune applicative o disallineamenti rispetto alle regole introdotte dall’articolo 1.
Tali interventi sono finalizzati a garantire un’applicazione uniforme delle nuove norme e a preservare la chiarezza del quadro regolatorio complessivo.
Un ulteriore profilo rilevante riguarda il coordinamento con le disposizioni in materia di credito immobiliare ai consumatori, attraverso l’allineamento di definizioni, obblighi informativi e regole procedurali, in modo da assicurare coerenza tra le diverse discipline del Testo unico bancario.
L’articolo 3 prevede inoltre l’allineamento della disciplina sanzionatoria e procedurale, adeguando le norme in materia di controlli, vigilanza e sanzioni alle modifiche introdotte dal decreto, con l’obiettivo di garantire l’effettività delle nuove disposizioni e un sistema di tutela del consumatore omogeneo e proporzionato.
L’articolo 4 del decreto legislativo n. 212/2025 disciplina le disposizioni di attuazione della riforma del credito ai consumatori, individuando le competenze delle autorità di vigilanza e i meccanismi necessari a garantire un’applicazione uniforme ed efficace delle nuove norme.
In particolare, il decreto attribuisce alla Banca d’Italia un ruolo centrale nell’attuazione della disciplina, demandandole l’adozione di provvedimenti attuativi volti a definire il contenuto, le modalità e i criteri di applicazione degli obblighi informativi, delle regole di condotta e delle procedure previste dal Testo unico bancario.
Tali interventi regolamentari sono funzionali a tradurre le disposizioni legislative in prescrizioni operative chiare per i soggetti vigilati.
L’articolo 4 valorizza inoltre il ruolo del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), al quale spetta l’adozione delle disposizioni secondarie di competenza, su proposta della Banca d’Italia, assicurando il coordinamento tra indirizzo politico e funzione tecnica di vigilanza. In questo modo, il decreto garantisce un assetto attuativo coerente, proporzionato e conforme agli obiettivi di tutela del consumatore e di stabilità del sistema creditizio.
L’articolo 5 del decreto legislativo introduce la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall’attuazione delle disposizioni del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il provvedimento assicura pertanto che le attività previste siano svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza impatti finanziari aggiuntivi per lo Stato.
L’articolo 6 del decreto legislativo n. 212/2025 disciplina l’entrata in vigore e le disposizioni transitorie della riforma del credito ai consumatori.
Il decreto prevede che le nuove disposizioni - in vigore dal 10 gennaio 2026 - siano applicabili a decorrere dal 20 novembre 2026, data dalla quale trova piena attuazione la Direttiva (UE) 2023/2225.
È stabilito un regime transitorio per i contratti di credito già in essere, volto a garantire la continuità dei rapporti giuridici e a prevenire effetti retroattivi, assicurando certezza del diritto per consumatori e operatori.
A partire dalla medesima data del 20 novembre 2026, le disposizioni di recepimento della Direttiva 2008/48/CE (CCD) risultano abrogate con riferimento ai nuovi contratti di credito, mentre i rapporti contrattuali conclusi anteriormente continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente, secondo quanto previsto dal decreto.
In conclusione, il decreto legislativo n. 212/2025 introduce una riforma organica della disciplina del credito ai consumatori, allineando l’ordinamento nazionale alla Direttiva (UE) 2023/2225 e rafforzando in modo significativo le tutele a favore dei consumatori.
Il provvedimento incide in modo diretto sull’operatività di banche, intermediari del credito e professionisti, imponendo nuovi obblighi informativi, procedure più strutturate di valutazione del merito creditizio e standard più elevati di trasparenza e correttezza nei rapporti contrattuali.
Dal punto di vista applicativo, la riforma richiede un’attenta revisione dei processi interni e delle prassi operative, in vista dell’adozione dei provvedimenti attuativi della Banca d’Italia e delle disposizioni secondarie del CICR.
I prossimi adempimenti regolamentari saranno determinanti per definire il quadro operativo definitivo e garantire un’applicazione uniforme ed efficace della nuova disciplina.
Il decreto legislativo n. 212/2025 si inserisce in un più ampio pacchetto di provvedimenti di recepimento del diritto dell’Unione europea, pubblicati nella medesima edizione della Gazzetta Ufficiale.
In particolare, accanto al decreto sul credito ai consumatori, risultano pubblicati:
Nel loro complesso, tali interventi confermano l’attività di adeguamento dell’ordinamento nazionale al diritto europeo e la portata trasversale delle riforme settoriali introdotte.
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