Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 56564 del 16 febbraio 2026, è stato approvato il modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica”, unitamente alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
L’intervento si colloca nell’ambito delle misure di sostegno agli investimenti produttivi effettuati nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica) e dà attuazione all’articolo 1, commi 448 e 449, della Legge 30 dicembre 2025, n. 207 (Legge di Bilancio 2026).
La finalità del provvedimento è duplice:
Il modello approvato consente alle imprese beneficiarie del credito ZES Unica 2025 di dichiarare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento di ulteriori agevolazioni incompatibili, condizione necessaria per la fruizione del credito aggiuntivo nell’anno 2026.
Il provvedimento rappresenta, pertanto, l’atto attuativo conclusivo del meccanismo di integrazione del beneficio già riconosciuto per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025, definendo un quadro procedurale chiaro e uniforme per i contribuenti e per gli intermediari abilitati.
Il credito d’imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica) trova la propria disciplina originaria nell’articolo 16 del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, nonché nel Decreto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024.
La misura è stata concepita quale incentivo automatico, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES Unica, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Il meccanismo applicato per l’anno 2025
Per l’anno 2025, la fruizione del credito è stata subordinata alla presentazione di:
La Comunicazione integrativa è stata presentata nel periodo compreso tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025.
In applicazione dell’articolo 1, comma 488, della Legge n. 207 del 2025, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 570046 del 12 dicembre 2025, è stata determinata la percentuale effettivamente fruibile del credito richiesto, pari al 60,3811%.
Tale percentuale è stata calcolata in funzione delle risorse disponibili rispetto all’ammontare complessivo dei crediti richiesti.
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026
La Legge 30 dicembre 2025, n. 207 (Legge di Bilancio 2026) è intervenuta con una disciplina integrativa, contenuta nei commi da 448 a 452 dell’articolo 1, introducendo tre principali novità:
a) Istituzione di un contributo aggiuntivo
L’articolo 1, comma 448, ha previsto un credito d’imposta aggiuntivo a favore delle imprese che:
La misura è fruibile nell’anno 2026.
b) Introduzione di un obbligo dichiarativo specifico
L’articolo 1, comma 449, ha subordinato la fruizione del credito aggiuntivo alla presentazione di una specifica Comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nella quale l’impresa dichiara:
Tale previsione ha reso necessario l’intervento attuativo del provvedimento n. 56564 del 16 febbraio 2026.
c) Disciplina dei controlli e della decadenza
La Legge di Bilancio 2026 ha inoltre stabilito che:
Alla luce delle disposizioni vigenti:
Il quadro normativo delineato dalla Legge di Bilancio 2026 ha quindi l’obiettivo di rafforzare il sostegno agli investimenti già realizzati nella ZES Unica, assicurando al contempo il rispetto del divieto di cumulo e delle regole in materia di aiuti di Stato.
Con il provvedimento prot. n. 56564 del 16 febbraio 2026, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di Comunicazione per la fruizione del contributo aggiuntivo, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Soggetti tenuti alla presentazione
La Comunicazione deve essere inviata dalle imprese che:
Il nuovo adempimento assume natura dichiarativa e costituisce condizione necessaria per l’utilizzo del credito aggiuntivo.
Contenuto della Comunicazione
Nel modello approvato, l’impresa beneficiaria è tenuta a:
La dichiarazione è resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e comporta responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci.
Un aspetto di particolare rilievo operativo riguarda l’ipotesi in cui, successivamente all’invio della Comunicazione integrativa, l’impresa abbia ottenuto altre agevolazioni che comportino una riduzione del credito ZES Unica 2025 spettante. In tale circostanza:
Questa previsione rafforza il principio di coerenza tra le diverse misure agevolative e impone un’attenta verifica preventiva da parte dell’impresa e dei professionisti incaricati.
Il modello di Comunicazione e le relative istruzioni sono disponibili gratuitamente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nella medesima sezione dedicata, con apposita comunicazione.
Il provvedimento del 16 febbraio 2026 disciplina in modo puntuale le modalità operative per la trasmissione della Comunicazione necessaria alla fruizione del credito d’imposta aggiuntivo.
Periodo di presentazione
La Comunicazione deve essere trasmessa:
Non sono ammesse modalità alternative di invio.
Canali di trasmissione
L’invio può essere effettuato:
La trasmissione deve avvenire utilizzando esclusivamente il software messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale.
Ricevuta di presentazione ed esiti
A seguito dell’invio, il sistema rilascia, entro cinque giorni:
La ricevuta è resa disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha effettuato la trasmissione.
Comunicazioni scartate e ritrasmissione
La Comunicazione si considera tempestiva anche se:
La ritrasmissione entro i cinque giorni successivi non è ammessa nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero file trasmesso, come ad esempio:
Sostituzione o annullamento della Comunicazione
Nello stesso periodo (15 aprile – 15 maggio 2026), con le stesse modalità telematiche, è possibile:
Comunicazioni tardive e rettifiche
Le comunicazioni trasmesse oltre il 15 maggio 2026 sono scartate in fase di accoglienza.
È prevista un’unica eccezione: possono essere accolte, oltre il termine ordinario, eventuali comunicazioni rettificative dei dati del quadro C, nei casi in cui la Comunicazione sia stata sottoposta a controllo antimafia e risulti incompleta, purché la rettifica sia inviata entro sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.
Cause di scarto automatico
La Comunicazione è scartata qualora:
Le modalità operative delineate impongono una pianificazione tempestiva dell’adempimento e una verifica preventiva dei requisiti soggettivi e formali, al fine di evitare scarti che potrebbero compromettere l’accesso al credito aggiuntivo.
Il credito d’imposta aggiuntivo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24.
L’utilizzo è consentito a partire dal 26 maggio 2026 ed entro il 31 dicembre 2026; comunque non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale l’Agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito.
In ogni caso, il credito non può essere utilizzato prima del rilascio della ricevuta che attesta il riconoscimento del credito ZES Unica 2025.
Qualora l’ammontare complessivo del credito spettante allo stesso beneficiario, risultante dalla somma del credito aggiuntivo e del credito ZES Unica 2024 e 2025, sia superiore a 150.000 euro, l’utilizzo è subordinato all’esito delle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia. In assenza delle dichiarazioni richieste nel modello, il beneficiario è tenuto alla compilazione del Quadro C. L’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito in assenza di motivi ostativi.
Ai fini della compensazione:
Le disposizioni operative impongono un attento monitoraggio dell’importo effettivamente utilizzabile e delle tempistiche di compensazione, al fine di evitare scarti automatici e irregolarità formali.
Il credito d’imposta aggiuntivo è subordinato alla permanenza dei requisiti previsti per il credito ZES Unica 2025 e alla veridicità delle dichiarazioni rese nella Comunicazione.
Il beneficiario decade dall’agevolazione qualora sia accertata l’insussistenza dei presupposti richiesti oppure emergano elementi non veritieri o dichiarazioni false. In tali ipotesi, l’Amministrazione finanziaria procede al recupero del credito indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le regole ordinarie dell’ordinamento tributario.
Restano applicabili le disposizioni in materia di controlli previste per il credito ZES Unica, nonché le verifiche connesse alla normativa antimafia nei casi previsti.
Il quadro complessivo impone alle imprese e ai professionisti incaricati una verifica preventiva puntuale dei requisiti sostanziali e documentali, al fine di garantire la corretta fruizione del beneficio ed evitare contestazioni in sede di controllo.
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