Credito d’imposta ZES e ZLS: fissate le percentuali definitive
Pubblicato il 15 dicembre 2025
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Con tre distinti provvedimenti emanati il 12 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti realizzati nel 2025 nelle Zone economiche e logistiche agevolate.
In particolare, gli interventi riguardano:
- la ZES unica Mezzogiorno “ordinaria”,
- la ZES unica riservata ai settori agricolo, forestale, pesca e acquacoltura,
- le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) e le aree ammissibili delle regioni Marche e Umbria.
I provvedimenti forniscono il quadro definitivo per la determinazione del credito spettante, in attuazione delle rispettive disposizioni normative e nel rispetto dei limiti di spesa previsti per ciascuna misura.
ZES unica Mezzogiorno: fissata la percentuale del credito d’imposta fruibile
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 570046 del 12 dicembre 2025, è stata determinata la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti realizzati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025;
Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), a seguito della conclusione della fase di invio delle comunicazioni integrative da parte delle imprese beneficiarie.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la percentuale del credito d’imposta fruibile è pari al:
- 60,3811 per cento.
La percentuale è determinata dal rapporto tra:
- risorse disponibili, pari a 2,2 miliardi di euro;
- ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti, pari a 3.643.520.511 euro.
Il credito spettante a ciascun beneficiario è pari all’importo risultante dall’ultima comunicazione integrativa validamente presentata, moltiplicato per la percentuale del 60,3811%, con troncamento all’unità di euro.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta ZES unica:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- non può essere chiesto a rimborso né ceduto;
- è consultabile da ciascun beneficiario tramite il cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Le modalità operative restano quelle definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2025, prot. n. 25972.
Quadrio riepilogativo per regione e dimensione d’impresa
In attuazione dell’articolo 1, comma 489, della legge n. 207/2024, il provvedimento riporta un quadro riepilogativo delle comunicazioni pervenute, distinto:
- per regione della ZES unica;
- per dimensione dell’impresa (micro, piccola, media e grande);
- per tipologia di investimento (impianti, macchinari, attrezzature e immobili).
ZES unica Mezzogiorno: percentuali per agricoltura, foreste, pesca e acquacoltura
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 570047 del 12 dicembre 2025, sono state determinate le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti realizzati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica da parte delle imprese attive:
- nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- nel settore forestale;
- nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
L’agevolazione consiste in un contributo sotto forma di credito d’imposta riconosciuto alle imprese che hanno effettuato, nel periodo:
- dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, investimenti relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica Mezzogiorno.
La misura opera nel rispetto di un limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025.
Percentuali e determinazione del credito d’imposta fruibile
In considerazione dell’ammontare complessivo dei crediti richiesti rispetto alle risorse disponibili, l’Agenzia delle Entrate ha determinato percentuali differenziate di fruizione del credito d’imposta, come segue:
- 15,2538 per cento per gli investimenti effettuati nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale da microimprese, piccole e medie imprese;
- 18,4805 per cento per gli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- 100 per cento per gli investimenti effettuati nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario:
- è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione integrativa validamente presentata;
- è determinato applicando la percentuale prevista per il settore e la dimensione dell’impresa;
- è calcolato in assenza di rinuncia;
- deve essere troncato all’unità di euro.
Le modalità di calcolo e di gestione del credito restano quelle definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 25986 del 31 gennaio 2025.
Comunicazioni integrative e superamento del limite di spesa
Le comunicazioni integrative validamente presentate nel periodo 20 novembre – 2 dicembre 2025 hanno evidenziato:
- crediti complessivamente richiesti pari a 310.227.164 euro, a fronte di risorse disponibili per 50 milioni di euro.
Il superamento del limite di spesa ha reso necessario il ricorso al meccanismo di riproporzionamento, con l’eccezione del settore della pesca e acquacoltura, per il quale l’ammontare richiesto è risultato inferiore al budget assegnato e, pertanto, il credito è stato riconosciuto integralmente (100%).
Ripartizione delle risorse disponibili
Il budget complessivo è stato così ripartito:
- 2.336.507 euro per il settore della pesca e acquacoltura;
- 4.000.000 euro per le grandi imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- 43.663.493 euro per microimprese, piccole e medie imprese del settore agricolo e forestale.
Le risorse non utilizzate dal settore pesca e acquacoltura sono state riallocate a favore degli altri comparti agevolati.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta ZES unica per i settori agricolo, forestale, pesca e acquacoltura:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- non è rimborsabile né cedibile;
- è consultabile da ciascun beneficiario tramite il cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
ZLS e aree ammissibili di Marche e Umbria: credito d’imposta fruibile
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 570036 del 12 dicembre 2025, è stata determinata la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti in beni strumentali realizzati:
- nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS);
- nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Il provvedimento attua quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, come esteso dalla legge 18 novembre 2025, n. 171.
Gli investimenti agevolabili devono essere stati effettuati nel periodo:
- dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
Percentuale del credito d’imposta fruibile
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile è pari al:
- 100 per cento
La percentuale integrale è riconosciuta in quanto l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni integrative validamente presentate è risultato inferiore al limite di spesa disponibile.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario:
- è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione integrativa validamente presentata;
- è determinato in assenza di rinuncia;
- è calcolato applicando la percentuale del 100 per cento;
- deve essere troncato all’unità di euro.
Le modalità operative restano quelle definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 153474 del 27 marzo 2025, come modificato dal Provvedimento prot. n. 503079 del 19 novembre 2025.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta per investimenti nelle ZLS e nelle aree ammissibili di Marche e Umbria:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- non è rimborsabile né cedibile;
- è consultabile da ciascun beneficiario tramite il cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
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