Crisi da sovraindebitamento PO CNDCEC

Pubblicato il 27 luglio 2016

Il professionista, qualora disponga delle prerogative di cui all'art. 28 della legge fallimentare rubricato “Requisiti per la nomina a curatore”, può ben essere nominato dal Tribunale per la gestione della crisi da sovraindebitamento anche nei casi in cui siano stati istituiti nello stesso territorio organismi di composizione degli Ordini professionali.

Glielo consente l'art. 15 (Organismi di composizione della crisi), comma 9 della legge n. 3/2012, che recita: “9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una societa’ tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato”.

Quanto sopra nel Pronto Ordini 161/2016 (12 luglio) emesso dal CNDCEC.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NASpI: quando è possibile il ripristino dell’indennità? La parola alla Cassazione

27/08/2025

Contratto preliminare: no all'Iva sul deposito cauzionale

27/08/2025

Concorso Giustizia 2025: 2.970 posti per funzionari e assistenti

27/08/2025

Licenziamento orale non provato? Assenza ingiustificata

27/08/2025

Fondo Dote Famiglia 2025: contributi sportivi per minori con ISEE basso

27/08/2025

Importazioni ICS2: deroga temporanea per trasporto stradale e ferroviario

27/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy