CTP Genova, no al doppio binario per le disponibilità liquide di fine esercizio

Pubblicato il 29 aprile 2011 Con la sentenza n. 99 del 2 febbraio 2011, la Commissione tributaria Provinciale di Genova ha specificato il corretto procedimento da attuare ai fini dell’adeguamento valutario dei conti bancari, sancendo che alle disponibilità liquide di fine esercizio non si applica il doppio binario previsto dall’articolo 110 del Tuir. Tale regime fiscale è, infatti, valido solo per i crediti e i debiti in valuta e non per le disponibilità liquide, che costituiscono delle entità ben differenti sia dal punto di vista contabile che giuridico.

La recente pronuncia della Ctp ligure si allinea alla tesi sostenuta dalla dottrina prevalente, che ritiene immediatamente rilevanti fiscalmente le conversioni dei conti correnti bancari in valuta. Allo stesso modo, essa contrasta con una differente interpretazione della norma sostenuta dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Con una recente pronuncia, la Ctr lombarda ha avvalorato una tesi differente da quella accolta in dottrina (circolare Assonime e interpretazione dell’Amministrazione finanziaria in occasione della diretta Map), affermando che la neutralità prevista dall’articolo 110 del Tuir riguarderebbe anche le disponibilità liquide, anche se non si tratta di crediti ma di somme immediatamente trasformabili nell’esatto importo in euro risultante dalla conversione in bilancio.
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