CTU: rinnovo su comunicazione del Tribunale, no cancellazioni automatiche

Pubblicato il 31 marzo 2026

Il 30 marzo 2026 il Ministero della Giustizia ha pubblicato alcuni chiarimenti in merito al rinnovo dell’iscrizione dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) agli albi dei Tribunali.

L’aggiornamento, rilasciato sul sito istituzionale Giustizia in vista della procedura di rinnovo biennale dell’iscrizione, illustra le modalità di avvio della procedura e gli effetti derivanti dall’eventuale inerzia dell’interessato.

Avvio della procedura tramite il Portale Albi CTU  

Viene precisato che il rinnovo dell’iscrizione all’albo dei CTU non avviene automaticamente, ma richiede l’attivazione di una specifica procedura da parte del Tribunale competente.

In particolare, è il Comitato del Tribunale a inviare una comunicazione formale con cui invita il professionista a presentare la domanda di conferma dell’iscrizione.

Dal punto di vista operativo, l’intero iter si svolge attraverso il Portale “Gestione Albi, elenchi CTU e altri ausiliari”. Tuttavia, l’accesso alla procedura è consentito esclusivamente dopo la ricezione della comunicazione ufficiale. In mancanza di tale comunicazione, il sistema non permette di avviare alcuna richiesta di rinnovo.

Ne consegue che il professionista non è tenuto ad attivarsi autonomamente, ma deve attendere le indicazioni del Tribunale.

Verifica dei requisiti e ruolo del Comitato  

In base a quanto previsto dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale n. 109 del 2023, il Comitato per la formazione e la revisione dell’albo è chiamato a svolgere una verifica sostanziale sulla posizione degli iscritti.

In particolare, il Comitato accerta sia la permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione, sia il mantenimento dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente.

Sul piano operativo, il Segretario del Comitato provvede a trasmettere agli iscritti una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC), nella quale viene indicato il termine entro cui presentare la domanda di conferma dell’iscrizione.

Tale comunicazione assume un ruolo centrale ai fini della prosecuzione del rapporto con l’albo.

Effetti della mancata domanda di conferma  

La normativa stabilisce che:

Si tratta di una previsione che impone ai CTU un’attenta gestione delle comunicazioni ricevute, in particolare quelle trasmesse tramite PEC, al fine di evitare decadenze non intenzionali.

Coinvolgimento degli ordini professionali  

Per i professionisti iscritti a un ordine o collegio, la procedura può essere gestita anche tramite l’ente di appartenenza.

In tali casi, sia le comunicazioni del Comitato sia la trasmissione della domanda di conferma possono avvenire per il tramite dell’ordine o collegio professionale.

Questa modalità consente una gestione più organizzata ed efficiente degli adempimenti, soprattutto per le categorie professionali strutturate.

Assenza di cancellazione automatica  

Il Ministero della Giustizia ha poi chiarito che:

In altri termini, non è previsto alcun meccanismo automatico di esclusione, né il Portale gestisce procedure automatizzate in tal senso.

La permanenza nell’albo è infatti subordinata a due elementi ben precisi:

Solo nell’ambito di tale iter può essere valutata la posizione dell’iscritto.

Rinnovo iscrizione CTU: adempimenti operativi

Alla luce delle indicazioni fornite, emergono alcune considerazioni operative:

Informativa CNDCEC n. 59/2026  

I chiarimenti forniti dal Ministero della Giustizia sono stati richiamati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) con l’Informativa n. 59 del 30 marzo 2026.

Il documento pone in evidenza le modalità operative del rinnovo dell’iscrizione agli albi CTU e sottolinea l’assenza di meccanismi automatici nella procedura, richiamando l’attenzione degli Ordini territoriali sulla corretta gestione degli adempimenti.

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