“Cumulo” eliminato dagli assegni di vecchiaia

Pubblicato il 17 aprile 2009 L’Inps, con il messaggio n. 8442/2009, scioglie di fatto la riserva prevista dalla circolare n. 1 del 2 gennaio 2009 e afferma che anche le pensioni di vecchiaia contributive (previste dalla legge 336/96) possono essere oggetto di cumulo totale con i redditi da lavoro autonomo. La regola è prevista dal Dl 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, che ha stabilito che dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità e i trattamenti di prepensionamento, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, diventano totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, a prescindere dalla decorrenza della pensione stessa. Dunque, da gennaio sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate, liquidate interamente con il sistema contributivo in favore di soggetti con un’anzianità pari o superiore a 40 anni. Il requisito richiesto è quello della cessazione del rapporto di lavoro dipendente da cui discende il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità. In attesa di chiarimenti ministeriali erano state escluse dall’applicazione della nuova disciplina le pensioni di vecchiaia contributiva. Ora, l’Inps comunica di aver proceduto alla ricostruzione automatica di queste pensioni, abolendo l’ultimo limite all’applicazione del principio di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro. Dal mese di maggio, quindi, i pensionati riceveranno la pensione senza alcuna trattenuta.
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